Cassazione Penale, Sentenza n. 45094/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di calunnia. Il motivo unico dedotto dal difensore riguarda una nullità processuale: mancata comunicazione al difensore e all'imputato che il giudizio di appello sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza (anziché in camera di consiglio e in forma scritta ai sensi dell'art. 23-bis, legge n. 176/2020). Si lamenta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non sanata dalla mera presenza di un difensore d'ufficio che non aveva rilevato il vizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: è stata accertata la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata comunicazione al difensore e all'imputato della trattazione in presenza, con conseguente nullità generale a regime intermedio degli atti e della decisione ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tuttavia, non è stato disposto l'annullamento con rinvio per gli effetti penali perché il reato di calunnia (commesso il 31/08/2015) è estinto per prescrizione maturata il 2/03/2023; la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione (con immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.). In ragione della nullità del giudizio di secondo grado, la sentenza è stata però annullata anche agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato la mancata comunicazione della trattazione in presenza come una nullità generale a regime intermedio che incide sugli atti e sulla decisione, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 23-bis, legge n. 176/2020 (commi 1-4)
La previsione del procedimento in camera di consiglio e in forma scritta legittimava l'aspettativa del difensore che il processo si svolgesse in quella modalità; la trasformazione in udienza pubblica non comunicata ha inciso sul diritto di difesa.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La presenza di un difensore d'ufficio nominato in udienza non sana la nullità quando manchino i regolari adempimenti di notifica al difensore di fiducia: l'art. 97, comma 4 presuppone la regolarità degli adempimenti a favore dei difensori.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità: prevale la causa estintiva (prescrizione) sulla nullità processuale quando la sua operatività non richiede specifici accertamenti di merito.
In conseguenza della nullità del giudizio di secondo grado sugli effetti civili, si è disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Se un procedimento è stato convocato indicando la trattazione in camera di consiglio e forma scritta ai sensi dell'art. 23-bis, ogni modifica della modalità di trattazione (passaggio a udienza pubblica in presenza) deve essere comunicata al difensore e all'imputato; l'assenza di tale comunicazione può determinare una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.
- La mera presenza in udienza di un difensore d'ufficio, nominato al momento, non costituisce di per sé sanatoria della nullità derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia, poiché l'istituto dell'art. 97 comma 4 presuppone la regolarità degli adempimenti a favore dei difensori.
- In Cassazione, quando coesistono una causa estintiva del reato (es. prescrizione) e una nullità processuale assoluta, prevale la causa estintiva con declaratoria immediata di non punibilità, salvo che l'accertamento della causa estintiva richieda valutazioni di merito riservate al giudice di merito.
- Una nullità processuale che incide sul giudizio d'appello può comunque comportare l'annullamento degli effetti civili della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio civile, anche se la responsabilità penale è estinta per prescrizione.
- Per difendere efficacemente i diritti dell'imputato è fondamentale monitorare ogni comunicazione di fissazione udienze e richiedere espressamente notifica in caso di cambiamento della modalità di trattazione; l'opposizione tempestiva in sede di merito è preferibile a dedurne il vizio solo in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44897/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44898/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44900/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44903/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44904/2023 del 08/11/2023
- Sentenza penale · 8 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44905/2023 del 08/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →