Cassazione Civile, Ordinanza n. 13263/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo della precedente ordinanza aggiungendo, dopo le parole "accessori di legge", la formula "con distrazione delle spese in favore dell'avvocato Carmine Paudice dichiaratosi antistatario". Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata dalla cancelleria sull'originale. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia non riguarda il merito tributario, ma la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il difensore della società controricorrente ha chiesto che il dispositivo dell'ordinanza n. 31943/2021 fosse corretto perché, pur avendo la Corte rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato quest'ultima alle spese di legittimità, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. L'istanza si fondava sul fatto che la richiesta di distrazione era stata formulata nel controricorso. La Corte ha esaminato il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e ha ritenuto che esso sia il procedimento di correzione degli errori materiali, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
È richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali, utilizzabile quando il provvedimento omette la statuizione sulla distrazione delle spese.
È richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. quale disciplina del procedimento di correzione dell'errore materiale.
La Corte osserva che il procedimento di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese, cui la norma si richiama quando la parte dimostra di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
La Corte afferma che il rimedio della correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata tempestivamente proposta nel giudizio, integra un errore materiale correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede un mezzo di impugnazione ordinario.
- La domanda di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma, ma una richiesta accessoria che può essere inserita nel giudizio e che, se omessa nel dispositivo, può essere integrata tramite correzione dell'errore materiale.
- La procedura di correzione dell'errore materiale è esperibile anche per i provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La richiesta di distrazione può ritenersi validamente proposta anche se non è accompagnata da un'espressa formula circa l'anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, potendo tale elemento desumersi implicitamente dalla domanda di distrazione.
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