Cassazione Penale, Sentenza n. 39555/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori del ricorrente hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. lamentando: (1) nullità della citazione a giudizio per mancata emissione/notifica dell'avviso di giacenza postale (c.d. CAD), con conseguente nullità assoluta della citazione; (2) che non poteva essere sanata dalla notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, in quanto l'addetto postale non avrebbe prodotto la prova dell'invio della comunicazione prevista dall'art. 170, comma 3; (3) violazione e travisamento circa gli elementi costitutivi del reato di peculato, sostenendo che i fatti non si erano storicamente verificati e che, ad esempio, l'IVA sarebbe spettata al proprietario e non al curatore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate attengono a profili di diritto o di valutazione (errore di giudizio) esclusi dal rimedio straordinario ex art. 625-bis; in particolare ha confermato che la nullità relativa/intermedia della notifica era correttamente valutata dai giudici di merito e che, in presenza della attestazione di irreperibilità dell'addetto postale, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è conforme all'art. 170 cod. proc. pen.; inoltre i rilievi sul merito (elementi del peculato) costituiscono una riconsiderazione del merito non sondabile con il rimedio straordinario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende in applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimedio straordinario ammissibile solo per errori di fatto identificabili come fuorviata percezione; sono esclusi errori di diritto o valutazioni di merito.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La consegna dell'atto al difensore è idonea a perfezionare la notificazione quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa (es. attestazione di irreperibilità ai sensi dell'art. 170).
art. 170, comma 3, cod. proc. pen.
La mancata notifica per irreperibilità, attestata dall'addetto postale, legittima la consegna dell'atto al difensore senza ulteriori adempimenti; non sempre configura una nullità assoluta.
artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Richiamate come norme applicabili nel caso in cui l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non abbia potuto comunicare il mutamento del domicilio; consentono adattamenti della procedura di notifica.
Consente la condanna alle spese e, quando ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; applicata per comminare Euro 3.000,00 al ricorrente.
Sentenza Sezioni Unite n. 18651/2015 (Moroni)
Principio secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è ammissibile quando l'errore non è solo percettivo ma contiene valutazioni giurisdizionali (errore di giudizio) che esulano dal rimedio.
Sentenza Sez. U. n. 14573/2021
Conferma che l'attestazione di irreperibilità da parte dell'addetto postale rende valida la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, salvo ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Sentenza, Sez. VI, 27/09/2019 (Khaleque)
La notifica in luogo diverso dal domicilio, se idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, integra al più una nullità relativa che si sana se non tempestivamente eccepita.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è uno strumento molto limitato: ammette solo errori di fatto puramente percettivi. Questioni di diritto o valutazioni probatorie/di merito non sono sindacabili con questo rimedio.
- La mancata ricezione dell'avviso di giacenza (CAD) non determina automaticamente nullità assoluta della citazione: se l'addetto postale attesta l'irreperibilità ai sensi dell'art. 170, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, normalmente perfeziona la notifica, salvo che si provi caso fortuito o forza maggiore o che l'atto fosse inidoneo a determinare la conoscenza effettiva.
- Le nullità relative/intermedie vanno eccepte tempestivamente: la mancata tempestiva eccezione comporta la sanatoria e l'impossibilità di ottenere il rimedio straordinario sulla base di quella nullità.
- I rilievi che si limitano a contestare la valutazione delle prove o a sostenere che i fatti non si sono verificati costituiscono ricostruzioni del merito e devono essere proposti nei rimedi ordinari di gravame, non con il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Chiunque proponga un ricorso straordinario deve valutare il rischio di condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p. se il ricorso è giudicato infondato per colpa o temerarietà; pertanto è essenziale circostanziare e documentare immediatamente le presunte 'errori di fatto' quando si ritiene che ricorrano.
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