Cassazione Penale, Sentenza n. 44295/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Bess in precedenti condanne, deducendo che nuove condanne intervenute nei cinque anni avrebbero determinato la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p. e richiamando il combinato con l'art. 164 c.p.. Il difensore ha eccepito che una condanna con sospensione successiva non può costituire titolo di revoca della sospensione concessa da precedente condanna se la seconda sospensione non è stata revocata a sua volta; ha inoltre richiamato la sequenza temporale dei fatti e dei passaggi in giudicato per dimostrare l'irrilevanza delle condanne successive ai fini della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Bess e ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia. Ha affermato il principio consolidato secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può far revocare la sospensione già concessa con una condanna precedente, salvo che la seconda sospensione sia stata effettivamente revocata da una successiva condanna. Nel caso di specie la seconda sospensione non era stata revocata con decisione impugnata, per cui non poteva costituire titolo per revocare la prima sospensione; conseguentemente la revoca disposta dalla Corte d'appello non era sostenibile.
Norme richiamate
norma procedurale che autorizza il Procuratore generale a proporre istanza al giudice dell'esecuzione per la revoca del beneficio della sospensione; usata come titolo procedurale per l'istanza di revoca
disciplinando i casi di revoca della sospensione condizionale, stabilisce in linea generale la revoca della sospensione in caso di nuova condanna per delitto commesso nel quinquennio; la Corte interpreta la disposizione nel senso che la revoca opera automaticamente solo se la condanna intervenuta (che si assume debba produrre la revoca) non è essa stessa rimasta sospesa e non revocata
consente la possibilità di concedere una seconda sospensione condizionale quando le pene separate e poi accumulate non superino i due anni; la Corte rileva che la norma si applica solo al caso di due condanne entrambe a pena sospesa e non impedisce la revoca a cascata quando una sospensione intermedia sia stata revocata
Massime di principio
- Una seconda condanna con pena condizionalmente sospesa non può automaticamente determinare la revoca della sospensione già concessa per una precedente condanna, se la seconda sospensione rimane valida e non è stata revocata.
- La revoca "a cascata" della sospensione (ossia la revoca della prima per effetto della revoca della seconda) è possibile solo se la sospensione intermedia è stata effettivamente revocata da una successiva condanna; senza tale revoca intermedia non sussistono i presupposti per revocare la prima sospensione.
- Per valutare la revoca conta la sequenza temporale: rilevano le date dei fatti e dei passaggi in giudicato; contano i cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione ai fini dell'applicabilità dell'art. 168.
- L'eccezione prevista dall'art. 164, ultimo comma (seconda sospensione possibile quando pene cumulative non superano due anni), opera solo tra due condanne entrambe con pena sospesa e non ostacola la revoca quando intervenisse una condanna successiva che abbia già revocato la sospensione intermedia.
- In casi analoghi occorre verificare se la seconda sospensione sia stata oggetto di revoca: se non lo è, non può essere usata come titolo per revocare la prima; se invece la seconda è stata revocata da una terza condanna, allora la revoca della prima può essere legittima in base all'art. 168.
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