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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19531/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui un dipartimento ministeriale aveva irrogato una sanzione pecuniaria per l’uso di chips di legno di quercia nella preparazione di vino DOC, ritenuto in violazione della disciplina richiamata nel provvedimento sanzionatorio. I destinatari dell’ingiunzione hanno proposto opposizione eccependo: la carenza di legittimazione passiva della persona fisica, che non era all’epoca legale rappresentante della società; la nullità della notificazione eseguita mediante consegna alla medesima persona fisica; la violazione del ne bis in idem per la pregressa vicenda penale conclusa con assoluzione; e la liceità della pratica enologica contestata. In primo grado l’opposizione della società è stata dichiarata inammissibile perché tardiva, mentre quella della persona fisica è stata accolta. In appello entrambi i gravami sono stati rigettati. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è dedotta omessa, contraddittoria o illogica motivazione, lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto assorbite le questioni di merito pur in presenza dell’accertata estraneità della persona fisica alla rappresentanza della società; con il secondo si è dedotta violazione dell’art. 6, comma 3, e degli artt. 4 e 7 della legge n. 689 del 1981 e dei principi generali dell’illecito amministrativo, sostenendo che i giudici di merito non avessero verificato i presupposti per l’imputazione della sanzione a una persona giuridica e l’effettiva sussistenza dell’illecito amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto alla persona fisica, la mancanza di interesse a impugnare, poiché l’opposizione di costei era stata accolta in primo grado. Quanto alla società, ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull’inammissibilità originaria dell’opposizione societaria per tardività: tale preclusione impediva l’esame del merito e rendeva inconferenti le censure sulla motivazione e sulla violazione delle norme invocate. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, legge n. 689/1981

    È richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito perché le censure risultano inammissibili; la questione resta comunque preclusa dalla tardività dell’opposizione societaria.

  • artt. 4 e 7 legge n. 689/1981

    Sono invocati dai ricorrenti per sostenere l’erroneità dell’imputazione della sanzione e la necessità di accertare i presupposti dell’illecito amministrativo, ma la Cassazione non esamina il merito per difetto di interesse e per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi abbia già ottenuto l’accoglimento della propria opposizione in primo grado, difettando in tal caso un concreto interesse all’impugnazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una preclusione processuale, sono inconferenti le censure che attaccano il merito non esaminato.
  • Quando l’opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio è dichiarata tardiva, l’esame delle doglianze attinenti alla fondatezza dell’illecito resta precluso nel giudizio successivo.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di violazione di norme sostanziali è inammissibile se non si misura con la ragione giuridica decisiva posta a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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