Cassazione Penale, Sentenza n. 25821/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione per mancata identificazione degli autori di un furto denunciato da Fiscon Paolo. Il GIP, ritenendo superata la richiesta in ragione di videoriprese che avrebbero individuato Cancemi Giuseppe, ha respinto l'archiviazione e disposto l'imputazione coatta nei confronti di Cancemi (ai sensi dell'art. 624 c.p.). Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sostenendo l'inosservanza/erronea applicazione delle norme processuali (artt. 335, 335-ter e 409 c.p.p. richiamati) e l'abnormità del provvedimento perché il GIP avrebbe usurpato poteri del PM e leso i diritti di difesa di una persona non sottoposta a indagini né avvertita ai sensi dell'art. 409 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, qualificando l'ordine di imputazione coatta nei confronti di soggetti non previamente sottoposti ad indagini come provvedimento abnorme e incompatibile col sistema processuale. Ha rilevato la lesione dei diritti di difesa (mancata comunicazione ex art. 409 c.p.p., impossibilità di partecipare all'udienza camerale e di accedere alle risultanze delle indagini) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palmi per i necessari ulteriori accertamenti.
Norme richiamate
Articolo richiamato come norma sostanziale del reato (furto) per il quale il GIP ha disposto l'imputazione coatta; la Corte non discute il contenuto del reato ma la legittimità dell'atto processuale che ha portato all'imputazione.
Richiamato in relazione ai possibili provvedimenti in presenza di notizie di reato e alle formalità con cui iscrivere soggetti nel procedimento; la Corte osserva che il GIP non può sostituirsi al PM con ordini di imputazione per persone che non sono state indagate.
Richiamato nel quadro delle opzioni procedurali riguardanti l'iscrizione di indagati; la pronuncia considera che l'adozione di misure nei confronti di soggetti non sottoposti a indagine esula dalle competenze del GIP nel procedimento contro ignoti.
comma 1 e comma 5 citati nel testo
Articolo che disciplina la decisione del GIP sulla richiesta di archiviazione: la Corte ricorda che il GIP, di fronte a richiesta di archiviazione, può disporre archiviazione, acquisire informazioni, ulteriori indagini o iscrivere un indagato secondo le forme previste; non può invece ordinare l'imputazione coatta di soggetti non preventivamente avvertiti e sottoposti a indagini, senza garantire i diritti di difesa previsti dal comma 1.
Giurisprudenza - categoria dell'abnormità del provvedimento
La Corte si richiama all'elaborazione giurisprudenziale secondo cui un provvedimento è 'abnorme' quando è strutturalmente estraneo all'ordinamento processuale e determina una stasi o anomala regressione del processo; in tali ipotesi è rimediabile con il ricorso per Cassazione. L'ordine di imputazione coatta verso soggetti non indagati rientra in tale categoria.
Massime di principio
- In un procedimento a carico di ignoti, il GIP non può ordinare l'imputazione coatta nei confronti di persone che non sono state formalmente sottoposte ad indagine dal PM: tale atto è abnorme e violativo dei diritti di difesa.
- Le opzioni del GIP di fronte a una richiesta di archiviazione sono quelle tipizzate dall'art. 409 c.p.p. (accoglimento dell'archiviazione, ordine di ulteriori indagini, iscrizione di un indagato nei modi previsti); ogni misura diversa configura un'eccesso di potere.
- La mancata comunicazione e la negazione della partecipazione dell'interessato all'udienza camerale e alla conoscenza delle risultanze investigative (discovery) costituiscono violazione dei principi del giusto processo e giustificano l'annullamento del provvedimento.
- Se emergono nuovi elementi probatori (es. videoriprese) il corretto iter è che il PM riprenda le indagini e, se necessario, iscriva formalmente un indagato e dia gli avvisi di rito; il GIP non può sostituirsi al PM per disporre direttamente l'imputazione coatta.
- Il rimedio previsto per provvedimenti abnormi del GIP è l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al PM per l'ulteriore corso, salvo che non sussistano ragioni per diverso esito.
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