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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Molise sostenendo la violazione degli artt. 47, 48 e 48-bis del D.P.R. n. 917/1986. La contestazione riguardava la deduzione dal reddito imponibile delle trattenute contributive operate sull'indennità percepita da I.A.M. quale consigliere regionale, destinate al futuro assegno vitalizio. Secondo l'Agenzia, tali trattenute non avevano natura previdenziale e non potevano beneficiare del regime previsto per i contributi previdenziali e assistenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali non è assimilabile a una pensione o a un trattamento previdenziale, poiché deriva dalla cessazione di un mandato elettivo e non da un rapporto di lavoro pubblico. Di conseguenza, le trattenute obbligatorie effettuate sull'indennità di carica non erano deducibili dal reddito imponibile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 2.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47, 48 e 48-bis

    Le disposizioni disciplinano la qualificazione e la tassazione dei redditi e il trattamento dei contributi. La Corte ha escluso che le trattenute destinate all'assegno vitalizio dei consiglieri regionali rientrino tra i contributi previdenziali e assistenziali deducibili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 20, lett. a)

    "contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge"

    La causa di esclusione o deduzione prevista per i contributi previdenziali e assistenziali non si applica alle trattenute finalizzate a un assegno vitalizio collegato a una carica elettiva, poiché tale assegno non ha natura previdenziale.

  • Legge regionale Marche 13 marzo 1995, n. 23, artt. 3, comma 10, e 9

    La normativa regionale è stata richiamata come precedente interpretativo generale per affermare che i contributi obbligatori trattenuti sull'indennità dei consiglieri regionali, destinati all'indennità di fine mandato o al vitalizio, non costituiscono contributi previdenziali.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 289 del 1994

    "tra la situazione del titolare di assegno vitalizio ... e quella del titolare di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego non sussiste ... una identità nè di natura nè di regime giuridico"

    L'assegno vitalizio collegato a una carica pubblica elettiva è distinto dalla pensione ordinaria, perché deriva dall'esercizio di un mandato pubblico e non da un rapporto di lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Le somme o trattenute collegate a un mandato elettivo non possono essere automaticamente qualificate come previdenziali: occorre verificare la loro natura giuridica e la finalità concreta.
  • L'assegno vitalizio riconosciuto a ex consiglieri regionali è normalmente distinto dalla pensione dei dipendenti pubblici, poiché il consigliere non è un lavoratore subordinato dell'ente, ma esercita una funzione elettiva.
  • Le trattenute destinate a finanziare un vitalizio derivante da una carica elettiva non beneficiano, in assenza di una specifica previsione, del regime fiscale previsto per i contributi previdenziali e assistenziali.
  • Ai fini fiscali conta la qualificazione sostanziale della prestazione e non soltanto il fatto che il versamento sia obbligatorio o effettuato tramite trattenuta alla fonte.
  • Quando la giurisprudenza successiva consolida un orientamento contrario alla decisione impugnata, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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