Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26060/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale per il reato contestato, già affermata nei precedenti gradi di merito, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ravenna, che aveva dichiarato la responsabilità penale di due imputati per furto in abitazione in concorso. I ricorrenti hanno proposto un unico motivo, ma il ricorso viene descritto come non deducibile perché non allega un concreto e decisivo travisamento della prova; si limita, invece, a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, in particolare sulla consapevolezza degli imputati circa la natura privata del luogo in cui il furto si è consumato. La censura mira dunque a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, ritenuta estranea al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624-bis c.p.

    La fattispecie contestata è stata qualificata come furto in abitazione commesso in concorso di persone.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione del materiale probatorio, se non si deduce uno specifico e decisivo travisamento della prova.
  • La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito è inammissibile, perché esula dal sindacato della Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.