Cassazione Penale, Sentenza n. 33286/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP di Treviso del 20/12/2023 che aveva assolto Vendramin (art. 8 d.lgs. n. 74/2000, non punibile per particolare tenuità) e Bozzetto (stessa fattispecie, fatto non sussiste). Il motivo del ricorso era la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. b), c.p.p., poiché nella motivazione depositata la indicazione delle generalità degli imputati era errata: la motivazione relativa a Vendramin e Bozzetto risultava scambiata con quella relativa a Renato Nichele, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe determinato la nullità della sentenza per errata indicazione degli imputati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il GIP ha già corretto l'errore con ordinanza dell'1/2/2024, ricollando la motivazione con la corretta intestazione e disponendo le opportune correzioni. Poiché l'errore che aveva dato origine al ricorso è stato emendato, è venuta meno la ragione dell'impugnazione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In primo grado, come rilevato, Vendramin era stato assolto per particolare tenuità del fatto e Bozzetto perché il fatto non sussisteva.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata per qualificare il reato per il quale gli imputati erano stati accusati; nella sentenza di merito è stata pronunciata l'assoluzione per Vendramin (non punibilità per particolare tenuità) e per Bozzetto (fatto non sussiste).
art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza a causa della errata indicazione delle generalità degli imputati nella motivazione; la Corte ha ritenuto che l'errore sia stato corretto dal GIP rendendo il vizio rimediato e il ricorso privo di interesse.
Massime di principio
- Un vizio formale della sentenza (es. errata indicazione delle generalità degli imputati) può comportare la nullità, ma se l'organo che ha emesso il provvedimento provvede a correggere l'errore prima della decisione di legittimità, il motivo di impugnazione può venir meno per sopravvenuta carenza di interesse.
- La correzione di errori di collazione tra intestazione e motivazione (c.d. errori materiali o di trascrizione) è uno strumento efficace per rimuovere vizi formali che non incidono sul merito; va però valutato se l'errore abbia pregiudicato il diritto di difesa: se sì, la correzione potrebbe non essere sufficiente a sanare l'invalidità.
- Prima di proporre ricorso per nullità formali conviene verificare se il giudice d'origine abbia già provveduto o sia disponibile a provvedere a una rettifica/integrazione, perché la rettifica sopravvenuta può rendere il ricorso inammissibile per mancanza di interesse.
- Nel valutare se un vizio sia sanabile con semplice correzione occorre distinguere tra errori meramente formali (sanabili) e quelli che incidono sulla sostanza del provvedimento o sulla possibilità per gli imputati di comprendere l'accusa (potenzialmente insanabili).
- In sede di impugnazione, allegare e provare la persistenza del pregiudizio derivante dall'errore formale è importante: se il pregiudizio non sussiste o è stato eliminato, l'appello/ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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