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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45726/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: (1) censura sulla dosimetria per presunta applicazione irregolare della recidiva e aumento della pena oltre un terzo senza adeguata motivazione; (2) violazione del divieto di reformatio in peius perché, rispetto alla precedente determinazione della pena annullata, la Corte d'appello ha aumentato gli incrementi per i reati satelliti/continuazione in misura maggiore; (3) illegittimità dell'aumento irrogato sulla contravvenzione (capo B) mediante l'applicazione di una pena diversa da quella prevista dalla fattispecie (reclusione anziché sanzione prevista), con conseguente irregolarità nella determinazione complessiva; (4) sopravvenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato al capo B).

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: la questione della recidiva era già definita con giudicato nella parte sostanziale e l'aumento applicato rientrava nei limiti del secondo comma dell'art. 99 c.p. I secondi e terzo motivi sono stati accolti: la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio limitato alla sola dosimetria, ha violato il divieto di reformatio in peius modificando in peius gli aumenti per la continuazione e per il capo B) rispetto alla precedente determinazione, e ha applicato un aumento illegale perché, avendo il reato più grave pena congiunta e il reato satellite pena alternativa, l'aumento doveva essere operato con riferimento ad una sola delle pene previste per la violazione più grave e motivato ex art. 133 c.p. Il quarto motivo è infondato: l'annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio non riapre la materia della responsabilità e non sospende/trascina nuovamente i termini di prescrizione. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame sui profili censurati (aumenti illegittimi e reformatio in peius).

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    l'aumento per la recidiva, nella misura applicata dalla Corte d'appello, è stato considerato compatibile con il limite massimo pari alla metà della pena base, pertanto legittimo nel giudizio di rinvio quando la recidiva sia già stata acquisita con giudicato sulla responsabilità

  • art. 133 cod. pen.

    va motivata la scelta del giudice nella determinazione delle modalità di aumento della pena; nel caso di reato più grave punito con pena congiunta e reato satellite punito con pena alternativa, per rispetto del principio di legalità e del favor rei l'aumento deve essere rapportato ad una sola delle pene previste per la violazione più grave e adeguatamente motivato

  • divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)

    in sede di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio il giudice non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla determinazione della pena precedente, salvo specifica impugnazione del pubblico ministero; modifiche in peius agli aumenti già determinati violano il divieto

  • principio sulla decorrenza della prescrizione dopo annullamento parziale

    quando l'annullamento è limitato al trattamento sanzionatorio e non riguarda l'affermazione di responsabilità, la sentenza di merito sulla responsabilità è passata in giudicato e i termini di prescrizione non ricominciano a decorrere nel giudizio di rinvio

Massime di principio

  • Se l'annullamento della sentenza è limitato al trattamento sanzionatorio, le questioni sulla responsabilità già decise rimangono definitive e non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio
  • La recidiva già accertata con giudicato può essere tenuta presente nella nuova dosimetria e l'aumento applicato deve rispettare i limiti previsti dall'art. 99 c.p. (anche in termini percentuali)
  • In presenza di reato più grave punito con pena congiunta e reato satellite punito con pena alternativa, per rispettare il principio di legalità e il favor rei il giudice deve, nell'aumento per continuazione, applicarlo e motivarlo con riferimento ad una sola delle pene previste per la violazione più grave
  • In un giudizio di rinvio non è consentito peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla precedente determinazione della pena (divieto di reformatio in peius), salvo che la rimessione sia stata sollecitata o impugnata dal pubblico ministero
  • La prescrizione non riparte quando l'annullamento ha riguardato solo la misura della pena e non l'accertamento della responsabilità; dunque non è efficace l'eccezione di prescrizione in tali ipotesi

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