Cassazione Penale, Sentenza n. 28389/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Lecce (28/02/2023) per mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio, obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. Il difensore ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale di tali norme (art. 581 comma 1-ter e art. 89 comma 3 d.lgs. 150/2022) invocando la violazione degli artt. 2, 24, 27 e 111 Cost., sostenendo che la precedente elezione di domicilio nel grado precedente (art. 164 c.p.p.) sarebbe dovuta valere anche per l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, l'adempimento della nuova dichiarazione o elezione di domicilio, successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e depositata unitamente all'atto d'impugnazione, è requisito a pena di inammissibilità dell'appello. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, richiamando orientamenti precedenti che hanno già ritenuto compatibile la norma con i principi costituzionali e convenzionali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a rifondere le spese della parte civile, liquidate in favore di quest'ultima in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
Introduce l'obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare unitamente all'atto d'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione in giudizio; va interpretato nel senso che la dichiarazione deve essere successiva alla sentenza impugnata e non surrogabile dall'elezione già presente nel grado precedente.
art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022
Stabilisce l'applicazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; legittima l'applicazione dell'art. 581 comma 1-ter al caso concreto.
art. 164, codice di procedura penale
Regola la durata/validità della dichiarazione o elezione di domicilio: la novella limita la portata della domiciliazione antecedente, impedendo che una dichiarazione effettuata in un grado precedente surroghi l'obbligo di rinnovazione richiesto per l'impugnazione.
art. 157-ter, codice di procedura penale
Stabilisce che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581; coordina e rende coerente l'obbligo di nuova domiciliazione con le modalità di notificazione.
art. 601, codice di procedura penale
Norma tra quelle richiamate nel sistema delle notificazioni e degli atti di citazione; in passato rilevata dalla difesa ma la giurisprudenza ha ritenuto che non valga a surrogare la nuova dichiarazione/eletto richiesta dall'art. 581.
art. 616, codice di procedura penale
Consente la condanna della parte che propone il ricorso rigettato al pagamento delle spese del procedimento, misura applicata nel caso di specie.
Costituzione italiana, artt. 2, 24, 27, 111
Articoli invocati dal ricorrente per contestare la compatibilità costituzionale delle nuove formalità; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata perché la normativa è stata già ritenuta compatibile con il diritto di difesa, la ragionevole durata del processo e il giusto processo.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata nelle questioni di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni sulle formalità di impugnazione non violano i diritti garantiti dall'art. 6 CEDU.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 150/2022, per proporre appello o altra impugnazione è necessario depositare, unitamente all'atto d'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio valida per la notificazione del decreto di citazione in giudizio; l'assenza di tale deposito determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Una precedente elezione di domicilio effettuata nel grado processuale anteriore non è di norma sufficiente a surrogare l'obbligo di rinnovazione richiesto per l'impugnazione: la dichiarazione/eletto deve essere successiva alla sentenza impugnata.
- Le questioni di legittimità costituzionale avverse alla previsione della nuova domiciliazione sono, in linea con la giurisprudenza di legittimità, difficilmente fondate: il requisito è considerato proporzionato alla finalità di garantire la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e la regolarità del contraddittorio.
- In sede di redazione dell'atto di impugnazione il difensore deve sempre allegare la nuova dichiarazione o elezione di domicilio e, per maggiore cautela, indicare espressamente ogni precedente domiciliazione e motivare la sua applicabilità; in caso di dubbi procedurali valutare tempestivamente rimedi processuali (es. integrazione formale ove possibile) prima della decisione di inammissibilità.
- Esistono limitate eccezioni applicative (ad es. imputato detenuto per il quale le notificazioni seguono regole particolari), quindi verificare sempre la situazione personale del difensore e le norme specifiche relative alla notificazione.
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