Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un assicurato al ricalcolo della pensione di vecchiaia in godimento con anticipazione della decorrenza al 1 settembre 2007 e con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati nei limiti della prescrizione. L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 3 del d.m. 2 maggio 1996 n. 282, sostenendo che, poiché l'assicurato aveva chiesto il computo nella gestione separata della contribuzione posseduta presso l'AGO, la decorrenza della pensione non poteva essere fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile secondo l'art. 6 l. n. 155/1981, ma doveva essere ancorata alla domanda amministrativa, essendo l'esercizio dell'opzione subordinato a tale domanda; ha inoltre osservato che non poteva comunque computarsi, con decorrenza dal 2007, una contribuzione entrata nella gestione separata solo dal luglio 2015. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 4 l. n. 1338/1962, dell'art. 7 l. n. 155/1981 e dell'art. 1 d.m. n. 282/1996, deducendo che, una volta corretta la decorrenza della pensione, non spettava neppure il supplemento di pensione per i contributi versati nella gestione separata dal luglio 2015, poiché il supplemento può essere richiesto solo dopo i termini previsti dalla disciplina regolamentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS, ritenendo che, nelle ipotesi in cui l'assicurato eserciti la facoltà di computo dei contributi nella gestione separata ex art. 3 d.m. n. 282/1996, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere ancorata al solo compimento dell'età pensionabile, ma deve essere riferita alla domanda amministrativa, perché l'opzione produce effetti solo da quel momento e solo da allora la contribuzione può concorrere alla liquidazione della pensione richiesta. È stato quindi assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 2 maggio 1996 n. 282
"gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria [...] hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi"
La facoltà di computo dei contributi pregressi nella gestione separata è esercitabile su domanda dell'interessato e i relativi effetti decorrono dalla presentazione della domanda, non potendo la contribuzione essere valorizzata per un periodo anteriore.
art. 6 l. 23 aprile 1981 n. 155
"la pensione di vecchiaia [...] decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti [...] dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti"; "Su richiesta dell'interessato la pensione [...] decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda"
La norma distingue tra momento di maturazione del diritto e momento di decorrenza del trattamento; quest'ultimo, nei casi previsti o quando sia richiesta l'anticipazione, è collegato alla domanda amministrativa.
La clausola di salvaguardia consente a chi abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previgenti di conservare il diritto alla pensione secondo la disciplina anteriore.
art. 4 l. 12 agosto 1962 n. 1338
Richiamato dall'INPS per contestare il diritto al supplemento di pensione, ma il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 7 l. 23 aprile 1981 n. 155
Richiamato dall'INPS in relazione al supplemento di pensione; il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.
Richiamato per il deposito di memoria da parte del ricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Quando l'assicurato esercita la facoltà di computare nella gestione separata contributi maturati in altre gestioni, la decorrenza del trattamento pensionistico è subordinata alla domanda amministrativa, perché l'opzione è efficace solo dal momento della sua presentazione.
- La disciplina sulla decorrenza della pensione va distinta da quella sui requisiti di accesso al diritto: il primo profilo riguarda il momento da cui il trattamento è dovuto, il secondo il momento in cui il diritto matura.
- In presenza di una domanda di computo contributivo facoltativo, i contributi interessati non possono essere retrodatati a periodi anteriori alla domanda ai fini della liquidazione del trattamento richiesto.
- Se il motivo principale che incide sulla decorrenza viene accolto, resta assorbito l'esame delle ulteriori censure che presuppongono la precedente decorrenza erroneamente fissata.
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