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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33622/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008 relativo a due immobili di proprietà del contribuente. Il contribuente sosteneva di essere soltanto nudo proprietario dell’abitazione, perché un atto privatistico del 30 gennaio 2001 avrebbe costituito un diritto di abitazione in favore della madre, con conseguente soggezione all’imposta in capo all’habitator; quanto al garage, deduceva la natura pertinenziale dell’abitazione principale. I giudici di merito hanno accolto solo la doglianza sulla pertinenza e respinto il resto, ritenendo la scrittura privata non opponibile al Comune per mancanza di data certa e di trascrizione. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo, formalmente ex art. 360, n. 5, c.p.c., denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la madre aveva residenza e dimora abituale nell’immobile, che il Comune l’aveva già considerata contribuente ICI, che erano stati effettuati pagamenti e rese dichiarazioni ICI, e che tali elementi dimostravano l’effettiva titolarità del diritto di abitazione e l’illegittimità degli avvisi emessi anche per gli anni successivi; con il secondo, ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentava violazione dell’art. 2704 c.c., assumendo che la scrittura privata avrebbe comunque acquisito data certa per fatti successivi, anche tramite produzione in atti pubblici o in precedenti giudizi, e quindi sarebbe opponibile al Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e per violazione dell’art. 366 c.p.c., poiché il ricorrente si limitava a richiamare documenti senza indicare specificamente dove fossero stati prodotti nel giudizio di merito; ha inoltre osservato che si era in presenza di "doppia conforme", con conseguente preclusione del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo indicazione di diverse rationes decidendi, non fornita. Ha anche rilevato che alcuni documenti richiamati erano comunque inconferenti o incompleti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 2704 c.c., la data della scrittura privata non autenticata è certa verso i terzi solo dal verificarsi degli eventi tipizzati dalla norma; ha affermato che l’Amministrazione finanziaria, e quindi anche il Comune nell’esercizio della potestà impositiva, è terzo ai fini dell’opponibilità della data; ha richiamato la necessità della forma scritta e della trascrizione per gli atti costitutivi del diritto di abitazione e ha concluso che una scrittura privata semplice, priva di data certa e non registrata, non è opponibile al Comune. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa i fatti decisivi del giudizio

    non è utilizzabile per censurare il merito quando il ricorso non rispetti gli oneri di specificità e autosufficienza; inoltre, in caso di doppia conforme, il motivo è precluso se non si indicano rationes e fatti diversi tra primo e secondo grado

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 2704 c.c.

    la censura è infondata perché la norma sulla data certa opera anche nei confronti del Comune quale terzo ai fini dell’opponibilità del documento

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa; indicazione specifica degli atti e documenti

    il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ricostruzione dei fatti rilevanti e la specifica localizzazione degli atti su cui si fonda

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    deposito dei documenti e degli atti processuali

    l’atto o documento richiamato nel ricorso deve essere identificabile rispetto alla fase processuale in cui è stato prodotto o formato

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme

    la doppia conforme impedisce il ricorso per vizio motivazionale se non si dimostra la diversità delle rationes di fatto delle due decisioni

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata non autenticata non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui si verifica uno degli eventi previsti dalla norma

    la data del documento è opponibile ai terzi solo dal verificarsi di fatti tipizzati o comunque idonei a renderla certa; la semplice data apposta dalle parti non basta

  • art. 1350 c.c.

    forma scritta a pena di nullità per gli atti costitutivi del diritto di abitazione

    il diritto di abitazione richiede forma scritta a pena di nullità

  • art. 2643 c.c.

    obbligo di trascrizione per gli atti costitutivi del diritto di abitazione

    l’atto costitutivo del diritto di abitazione è soggetto a trascrizione ai fini dell’opponibilità

  • art. 2657 c.c.

    titolo idoneo alla trascrizione: atto pubblico o scrittura privata autenticata

    la trascrizione non può essere eseguita sulla base di una semplice scrittura privata non autenticata

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2001

    soggetto passivo d’imposta l’habitator per la durata del diritto attribuitogli

    il diritto di abitazione comporta la soggezione passiva dell’habitator, ma solo se il diritto è validamente costituito e opponibile

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    registrazione dell’atto costitutivo del diritto di abitazione

    l’atto costitutivo del diritto di abitazione è soggetto a registrazione ai fini della data certa e dell’opponibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione gli atti e i documenti rilevanti, la loro produzione nel giudizio di merito e il contenuto essenziale su cui fonda la censura.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su rationes di fatto diverse.
  • Ai fini dell’opponibilità verso l’Amministrazione finanziaria, la data di una scrittura privata non autenticata è certa solo se ricorre uno degli eventi idonei previsti dall’art. 2704 c.c.; la mera data apposta dalle parti non è sufficiente.
  • L’Amministrazione impositiva è terzo rispetto alla scrittura privata non autenticata quando occorra accertare il soggetto passivo d’imposta: pertanto, il documento non può essere opposto al fisco se privo di data certa.
  • Gli atti costitutivi del diritto di abitazione richiedono forma scritta, trascrizione e un titolo idoneo alla trascrizione; una semplice scrittura privata non autenticata, non registrata e priva di data certa, non è idonea a trasferire opponibilmente il rapporto reale e non sposta il carico impositivo.
  • La produzione o l’allegazione della scrittura privata in un diverso giudizio non basta, di per sé, a rendere certa la data del documento nel giudizio successivo, se non è dimostrato in modo specifico il fatto idoneo a conferire data certa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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