Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12980/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha quindi accolto le doglianze sulla modifica dell'imputazione e sulla mancata valutazione delle indagini difensive, ritenendole manifestamente infondate o comunque non deducibili in cassazione nel rito applicato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravata. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione, lamentando: a) la modifica del capo di imputazione con contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza camerale; b) l'omessa valutazione delle indagini difensive. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla modifica dell'imputazione, ha richiamato il principio per cui, nel patteggiamento, la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza ex art. 447 c.p.p. non richiede comunicazione personale all'imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso; quanto alle indagini difensive, ha osservato che la doglianza non rientra tra i motivi di ricorribilità per cassazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    la sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento; il ricorso è stato esaminato nel quadro dei limiti propri di tale rito

  • art. 447 c.p.p.

    nel patteggiamento, la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza camerale è sufficiente se comunicata al difensore comparso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    non rientrando nelle ipotesi di ricorribilità per cassazione

    le censure relative alle indagini difensive non sono deducibili in cassazione nei casi non previsti dalla norma

  • artt. 216, commi 1, 2 e 3, 219 e 223 R.D. 267/1942

    norme incriminatrici richiamate per i plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravata oggetto dell'accordo di patteggiamento

  • R.D. 267/1942

    testo fallimentare richiamato per la contestazione dei reati di bancarotta fraudolenta aggravata

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, la contestazione di una nuova aggravante effettuata nel corso dell'udienza camerale è valida se portata a conoscenza del difensore comparso, senza necessità di comunicazione personale all'imputato.
  • Nel rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità è soggetto ai limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448 c.p.p.; doglianze estranee a tali limiti sono inammissibili.
  • La mancata valutazione delle indagini difensive non costituisce, di per sé, motivo deducibile in cassazione quando la censura non rientra tra quelle espressamente ammesse dalla disciplina del patteggiamento.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, se del caso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentaleBancarotta preferenziale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.