Cassazione Penale, Ordinanza n. 12980/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha quindi accolto le doglianze sulla modifica dell'imputazione e sulla mancata valutazione delle indagini difensive, ritenendole manifestamente infondate o comunque non deducibili in cassazione nel rito applicato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravata. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione, lamentando: a) la modifica del capo di imputazione con contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza camerale; b) l'omessa valutazione delle indagini difensive. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla modifica dell'imputazione, ha richiamato il principio per cui, nel patteggiamento, la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza ex art. 447 c.p.p. non richiede comunicazione personale all'imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso; quanto alle indagini difensive, ha osservato che la doglianza non rientra tra i motivi di ricorribilità per cassazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti
la sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento; il ricorso è stato esaminato nel quadro dei limiti propri di tale rito
nel patteggiamento, la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza camerale è sufficiente se comunicata al difensore comparso
non rientrando nelle ipotesi di ricorribilità per cassazione
le censure relative alle indagini difensive non sono deducibili in cassazione nei casi non previsti dalla norma
artt. 216, commi 1, 2 e 3, 219 e 223 R.D. 267/1942
norme incriminatrici richiamate per i plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravata oggetto dell'accordo di patteggiamento
testo fallimentare richiamato per la contestazione dei reati di bancarotta fraudolenta aggravata
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, la contestazione di una nuova aggravante effettuata nel corso dell'udienza camerale è valida se portata a conoscenza del difensore comparso, senza necessità di comunicazione personale all'imputato.
- Nel rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità è soggetto ai limiti di ricorribilità previsti dall'art. 448 c.p.p.; doglianze estranee a tali limiti sono inammissibili.
- La mancata valutazione delle indagini difensive non costituisce, di per sé, motivo deducibile in cassazione quando la censura non rientra tra quelle espressamente ammesse dalla disciplina del patteggiamento.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, se del caso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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