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Sentenza

Sentenza del 29/01/2024 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

IMPOSTA DI REGISTRO - compravendita di fabbricati - agevolazione fiscale per la proprietà rurale - finalità del regime di favore - concetto di pertinenzialità - legame servente dei fabbricati ai terreni -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per maggior imposta di registro su rogito (18.01.2023) relativo all'acquisto di terreni agricoli e fabbricati. L'Ufficio aveva revocato le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina sostenendo: (i) per i terreni che l'acquirente avrebbe perduto la qualifica di coltivatore diretto dal 2012 (quindi non spettante il beneficio), (ii) per i fabbricati che questi non sarebbero pertinenziali perché non "sovrastanti il terreno" come interpretato dall'Agenzia. I ricorrenti hanno dimostrato l'iscrizione INPS come coltivatori diretti, l'uso unitario del compendio immobiliare per l'attività agricola (coltivazione di fiori) e la concessione in comodato/affitto dei terreni alla società agricola di cui sono soci.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso e annullato la pretesa erariale residua relativa ai fabbricati (maggior imposta €13.886,80). Il giudice ha ritenuto prevalente un'interpretazione coerente con la finalità della norma di agevolazione, riconoscendo che la pertinenzialità ai fini fiscali è un concetto economico-funzionale (legame servente al terreno e utilizzo nell'attività agricola) e non richiede necessariamente la condizione della "sovrastanza" formale. Si è fatto riferimento alla giurisprudenza della Cassazione (n.3597/2021). Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art.2, comma 4-bis, D.L. 194/2009 (conv. L.25/2010)

    "... risultino sovrastanti il terreno"

    Disciplina l'agevolazione per la piccola proprietà contadina; il Collegio interpreta il beneficio in funzione della finalità (sostenere chi esercita attività agricola) e ritiene che la pertinenzialità fiscale non debba essere vincolata rigidamente alla 'sovrastanza' formale.

  • art.9 DPR 601/73

    Norma citata dall'Ufficio in relazione alle agevolazioni per immobili rurali; nel caso è stata richiamata ma la decisione si è fondata soprattutto sull'interpretazione dell'art.2 DL 194/2009 e sulla giurisprudenza.

  • art.9 L.228/2001

    Richiamata come fonte che riconosce benefici anche ai soci di società di persone svolgenti attività agricole purché coltivatori diretti; utile a confermare l'orientamento favorevole ai soggetti realmente operanti in agricoltura.

  • art.1, comma 111, L.197/2022

    Richiamata dall'Ufficio in riferimento alla revoca: utilizzata nel quadro normativo richiamato dall'Amministrazione per la verifica dei requisiti, ma non ha impedito la valutazione funzionale fatta dal Collegio.

  • art.817 c.c.

    Definizione civilistica di pertinenza (rapporto di funzionalità tra bene principale e bene servente). Il Collegio rileva che il concetto tributario di pertinenzialità è distinto e più orientato alla funzionalità economica rispetto a quello civilistico.

  • Ordinanza Cass. 17.11.2020, dep. 12.02.2021 n.3597

    "... Diverso è, peraltro, in questa materia, il concetto di pertinenzialità: - un fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se soggettivamente non più pertinenza del terreno) ..."

    La Suprema Corte afferma che la pertinenzialità fiscale ha natura economico-funzionale e include i fabbricati funzionali all'attività agricola anche se non civilisticamente pertinenze o non situati sullo stesso lotto.

  • Risoluzione Agenzia Entrate n.26/2015

    Fornisce chiarimenti sull'ambito di applicazione della disciplina, collegando la nozione di terreno agricolo al 'fondo rustico' e sottolineando il ruolo del collegamento funzionale tra fabbricati rurali e terreno; citata nel confronto tra lettura restrittiva dell'Ufficio e orientamento giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina vanno interpretate in funzione della finalità: favorire chi esercita effettivamente attività agricola; pertanto la prova dello svolgimento dell'attività è centrale (iscrizione INPS, uso dei beni per l'attività, contratti di conduzione).
  • La pertinenzialità ai fini fiscali è concetto economico-funzionale e non coincide necessariamente con la definizione civilistica: rileva il legame servente e l'utilizzo unitario nell'attività agricola, non solo la 'sovrastanza' o la collocazione sullo stesso particellare.
  • In presenza di documentazione che attesti l'uso unitario del compendio (planimetrie storiche, foto, destinazione d'uso, contratti di comodato/affitto alla società agricola) il beneficio può essere riconosciuto anche se i fabbricati non risultano formalmente 'sovrastanti' i terreni.
  • Le norme agevolative vanno lette nel loro contesto e coerentemente con la finalità; un'interpretazione eccessivamente letterale e formale che vanifica lo scopo sociale dell'agevolazione può essere contestata giudizialmente con buone chances di successo.
  • Se la norma è ambigua e le interpretazioni tra Amministrazione e contribuente sono contrastanti, il giudice può compensare le spese di lite.

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