Ordinanza n. 4189/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità della parte ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 60/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante l’illegittimità dei quesiti impugnati; e per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 23 ottobre 2024 dalla parte ricorrente: per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19 agosto 2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 14 febbraio 2026: per l’annullamento - della “Seconda rettifica graduatoria definitiva D.M. 107/2023 – SECONDA RETTIFICA”, pubblicata in data 18 dicembre 2025, nella parte in cui conferma l’erronea valutazione del titolo di Master universitario “Geografia ed identità del territorio nella nuova didattica” posseduto dalla ricorrente parte e, per l’effetto, il punteggio a lei attribuito per i titoli culturali; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la precedente graduatoria definitiva dei titoli, nella parte in cui non hanno adeguatamente valutato il suddetto Master, nonostante la tempestiva istanza di rettifica presentata dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta e graduatorie del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché valutazione di un titolo culturale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, gli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l'inserimento nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, contestando il punteggio di 60/100 attribuito dal sistema informatico e dalla Commissione. Ha dedotto l'illegittimità di alcuni quesiti, ritenuti irragionevoli, erronei e/o svianti, chiedendo il riconoscimento di un punto per ciascun quesito impugnato, la rettifica del punteggio e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria generale nazionale di merito e la successiva rettifica. Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 14 febbraio 2026, ha contestato la seconda rettifica della graduatoria definitiva, nella parte in cui avrebbe confermato l'erronea valutazione di un master universitario ai fini del punteggio per i titoli culturali. Il Collegio non ha esaminato i motivi di merito, rilevando che non era ancora decorso il termine di 60 giorni a difesa previsto dall'art. 73 c.p.a. in favore dell'Amministrazione dopo la notificazione degli ultimi motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha rinviato la trattazione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti alla pubblica udienza del 20 maggio 2026, sospendendo ogni pronuncia sulle questioni processuali, di merito e sulle spese. Il rinvio è stato disposto perché, alla data dell'udienza del 4 marzo 2026, non era ancora scaduto il termine di 60 giorni a difesa previsto dall'art. 73 c.p.a. decorrente dalla notificazione dei motivi aggiunti del 14 febbraio 2026. L'ordinanza non contiene quindi alcuna valutazione sulla legittimità dei quesiti, sulla correttezza del punteggio, sulla graduatoria o sulla valutazione del master.
Norme richiamate
termine di 60 (sessanta) giorni a difesa
Il termine a difesa deve essere rispettato prima della trattazione nel merito, anche quando la controversia sia stata integrata mediante motivi aggiunti notificati all'Amministrazione.
È richiamato nella domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, ma l'ordinanza non esamina tale domanda.
art. 5, commi 11 quinquies e ss., D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14
È indicato quale base normativa del corso intensivo e della procedura concorsuale, senza che l'ordinanza ne interpreti le disposizioni.
D.M. 8 giugno 2023 n. 107
È indicato quale atto attuativo della procedura concorsuale, senza esame della relativa legittimità.
Massime di principio
- La trattazione nel merito non può essere definita prima della scadenza del termine di 60 giorni a difesa previsto dall'art. 73 c.p.a. quando l'Amministrazione abbia ricevuto la notificazione di motivi aggiunti.
- La notificazione di motivi aggiunti determina la necessità di assicurare all'Amministrazione il pieno termine processuale a difesa prima della decisione, con conseguente rinvio dell'udienza se tale termine non è ancora decorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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