Sentenza del 02/05/2019 n. 1350 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMU - Bene di proprietà della ASL - Utilizzazione indiretta dell'immobile da parte di un IRCCS in comodato gratuito - Esenzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ASL ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2013, sostenendo che l'immobile, concesso in comodato gratuito a un istituto oncologico qualificato come ente non commerciale, fosse esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992. L'immobile era utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria analoga a quella istituzionalmente spettante all'ASL, integrata da attività di ricerca. L'ASL ha sostenuto che l'esenzione potesse operare anche in caso di utilizzazione indiretta, poiché tra proprietario e utilizzatore esisteva un rapporto di stretta strumentalità e collaborazione istituzionale e non vi era una locazione onerosa.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'ASL e riformato la sentenza di primo grado, che aveva invece respinto il ricorso. È stato riconosciuto che ricorrevano le condizioni per l'esenzione IMU: entrambi gli enti erano non commerciali, l'attività svolta nell'immobile era comune e rientrava tra quelle agevolate, sussisteva un rapporto di stretta strumentalità tra gli enti e l'immobile era stato concesso in comodato gratuito. L'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013 è stato quindi annullato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività meritevoli di tutela, nei limiti previsti dalla norma.
La norma può applicarsi anche quando l'immobile non è utilizzato direttamente dall'ente proprietario, purché l'utilizzazione indiretta avvenga tramite un altro ente non commerciale, per attività istituzionali agevolate, in presenza di una stretta strumentalità tra i due enti e di un comodato gratuito anziché di una locazione onerosa.
Sono considerati enti non commerciali gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.
La qualifica di ente non commerciale deve sussistere sia in capo al soggetto possessore dell'immobile sia in capo al soggetto utilizzatore.
Cassazione civile, sentenza n. 25508/2015
L'esenzione è configurabile quando possessore e utilizzatore sono enti non commerciali, le attività sono comuni e istituzionali, esiste un rapporto di stretta strumentalità e l'immobile è concesso in comodato gratuito e non in locazione onerosa.
La pronuncia costituisce il criterio interpretativo applicato dal giudice per ammettere, in determinate condizioni, l'esenzione anche in caso di utilizzazione indiretta dell'immobile.
Massime di principio
- L'esenzione IMU può spettare anche in caso di utilizzazione indiretta dell'immobile, ma non per il solo fatto che l'utilizzatore persegua finalità non lucrative.
- È necessario che sia il proprietario sia l'utilizzatore siano enti non commerciali e che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle espressamente agevolate dalla normativa.
- Deve essere dimostrata una stretta strumentalità tra proprietario e utilizzatore, tale da evidenziare una collaborazione istituzionale concreta e la realizzazione di compiti sostanzialmente comuni.
- Il comodato deve essere gratuito; la concessione dell'immobile mediante locazione onerosa normalmente impedisce il riconoscimento dell'esenzione in base a questo orientamento.
- La coerenza generica delle finalità degli enti non è sufficiente: occorre provare che l'utilizzatore svolga attività che il proprietario avrebbe potuto svolgere direttamente o che gli siano state istituzionalmente delegate.
- In casi analoghi è opportuno documentare la natura non commerciale degli enti, il titolo gratuito della concessione, le finalità istituzionali comuni, l'effettivo utilizzo dell'immobile e il rapporto di delega o strumentalità tra i soggetti.
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