Cassazione Penale, Ordinanza n. 26816/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che non avesse svolto attività processuale utile idonea a giustificare la rifusione.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. L'unico motivo deduceva l'omessa motivazione della Corte territoriale sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale richiesta era stata formulata in appello in modo estremamente generico, sicché non gravava sulla Corte d'appello alcun specifico onere motivazionale sul punto. Nel giudizio di legittimità era altresì presente una richiesta della parte civile di liquidazione del danno e delle spese del grado, rigettata perché la parte civile non aveva fornito alcun contributo utile alla discussione e si era limitata a depositare conclusioni scritte e nota spese.
Norme richiamate
La rifusione delle spese in favore della parte civile presuppone una valutazione della qualità della sua partecipazione al processo; non vi può essere condanna dell'imputato alle spese quando la parte civile non abbia svolto attività processuale effettiva, limitandosi a depositare conclusioni scritte e nota spese.
Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura una presunta omissione motivazionale su una questione non specificamente devoluta al giudice di appello, perché formulata in modo generico.
Massime di principio
- La doglianza di omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena è inammissibile se la relativa richiesta in appello è stata formulata in modo del tutto generico: in tal caso il giudice di secondo grado non è tenuto a un autonomo e specifico onere motivazionale.
- Nel giudizio di legittimità, la domanda della parte civile di rifusione delle spese può essere accolta solo se risulti un effettivo contributo alla dialettica processuale; il mero deposito di conclusioni e nota spese non basta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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