Cassazione Penale, Sentenza n. 33755/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di calunnia; proposto personalmente dall'imputato senza sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, a seguito delle modifiche normative (legge 23/06/2017, n.103 agli artt. 571 e 613 c.p.p.), il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stata altresì ritenuta inammissibile la sottoscrizione dell'imputato anche se la firma era stata autenticata da un avvocato cassazionista. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 571 e 613 cod. proc. pen.
modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Danno luogo all'obbligo, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; esclude la proposizione personale del ricorso
Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018
Precisazione giurisprudenziale che conferma l'obbligo della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale e la conseguente inammissibilità dei ricorsi proposti personalmente
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 (Ahmed)
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018
Conferma che l'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato cassazionista non supplisce all'assenza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso resta inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia penale non può essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato cassazionista non sostituisce la sottoscrizione obbligatoria del ricorso da parte del difensore iscritto nell'albo speciale.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante verificare formalmente la correttezza della sottoscrizione prima del deposito.
- In situazioni analoghe, la guida pratica è di incaricare tempestivamente un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, rispettando tutte le forme e i termini processuali richiesti.
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