Cassazione Penale, Sentenza n. 17125/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per dichiarazione infedele (art. 81 cpv. c.p. e art. 4 d.lgs. n. 74/2000) relativa a evasione IVA per gli anni 2015 (€222.000,55) e 2016 (€350.915,37). Il ricorrente propone tre motivi: 1) vizio di motivazione per non avere la Corte dato rilevanza alla fedeltà dei dati reddituali indicati nei modelli di comunicazione polivalenti ("spesometri"); 2) vizio di motivazione e mancato riconoscimento del ragionevole dubbio circa il dolo, sostenendo che registri e moduli fossero conformi e che l'infedeltà derivasse da "caos contabile" della cooperativa; 3) omissione nella assunzione di prova decisiva, per avere la Corte respinto istanza di acquisizione di una sentenza irrevocabile di altro procedimento (ritenuta non nuova o già conoscibile) che avrebbe provato la struttura consortile e il disordine contabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi risultano mera reiterazione delle censure già proposte in appello senza confronto critico con la motivazione dei giudici di merito (che avevano valorizzato la genuinità dei "spesometri" e rilevato indici tali da escludere l'errore innocente: errore per due anni consecutivi, importi sproporzionati, corrispondenza degli importi alle liquidazioni IVA). Il terzo motivo è stato rigettato perché la documentazione invocata non costituisce "nuova prova" necessaria alla rinnovazione (la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazioni già note o di un provvedimento giudiziario che esprime valutazioni e non nuovi fatti). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e deve versare in via equitativa €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma richiamata nel capo d'imputazione per la partecipazione a reato; utilizzata come riferimento al titolo di responsabilità penale contestato.
Norma che sanziona la dichiarazione infedele in materia fiscale; la Corte ha confermato che gli elementi indiziari erano sufficienti a dimostrare il dolo richiesto dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, richiamata perché il terzo motivo era dedotto come vizio per omessa assunzione di prova decisiva.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sui mezzi di prova rinnovati richiesta al giudice di merito; la Corte ha ritenuto che la prova invocata non fosse nuova né necessaria.
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di rinnovazione; la Corte territoriale aveva ritenuto che la documentazione fosse già nota e quindi non rientrasse nella fattispecie di "nuova prova" prevista dall'art. 603, co.2.
Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imputare al ricorrente le spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per il principio relativo alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto il versamento equitativo di €3.000,00.
Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate: Sez. 2, n. 27816/2019; Sez. 6, n. 6753/1997; Sez. 6, n. 48093/2018)
I precedenti sono stati richiamati per il principio secondo cui la Corte di legittimità non ammette ricorsi che si limitino a reiterare motivi già decisi in appello senza affrontare criticamente la motivazione dei giudici di merito; e per il principio che la discrezionalità del giudice di merito in ordine alla rinnovazione probatoria non è sindacabile laddove congruamente motivata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è inammissibile se il ricorso si limita a riproporre in forma generica i motivi già sollevati e respinti in appello senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito.
- Per escludere il dolo nei reati fiscali occorre una ricostruzione alternativa credibile e documentata: errori ripetuti, importi rilevanti e coincidenze con la liquidazione IVA sono indici contrari all'ipotesi dell'errore innocente.
- La richiesta di acquisizione di provvedimenti giudiziari o di documenti come "nuova prova" è ammissibile solo se gli elementi sono effettivamente nuovi e decisivi; la mera possibilità di sostenere una diversa valutazione dei fatti non basta.
- La discrezionalità del giudice di merito nell'ammettere o meno la rinnovazione probatoria non è sindacabile in Cassazione se la decisione è adeguatamente motivata e non irragionevole.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento equitativo alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza prospettica del ricorso prima di proporlo.
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