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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27900/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la parziale riforma della condanna per il reato di evasione: il ricorrente deduce vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il mancato trattenimento in casa circondariale non gli è ascrivibile perché si è costituito in carcere dopo essere stato allontanato dal domicilio coatto

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis. La Corte ha censurato la motivazione impugnata perché ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis basandosi esclusivamente sull'inosservanza delle prescrizioni (presupposto del fatto-reato) senza valutare la "minima offensività" attraverso una valutazione congiunta degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche al reato di evasione a condizione che, dopo una valutazione congiunta degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, la fattispecie risulti caratterizzata da offensività minima

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022 (Rv. 283731)

    Costante orientamento secondo cui l'art. 131-bis può trovare applicazione nel reato di evasione se emerge una offensività minima valutata complessivamente sugli elementi della condotta, del danno e della colpevolezza

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis può essere applicata anche al reato di evasione, ma solo dopo una valutazione concreta e complessiva degli elementi relativi a condotta, danno e colpevolezza; non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto dell'inosservanza di prescrizioni
  • Il giudice deve distinguere tra l'accertamento della responsabilità penale (inosservanza della prescrizione) e la valutazione della offensività del fatto: il primo non esclude di per sé la sussistenza della causa di non punibilità
  • La condotta di chi si è costituito spontaneamente o che non ha potuto trattenersi in carcere per cause non imputabili va esaminata nel quadro complessivo della colpevolezza e dell'offensività, potendo tale elemento favorire l'applicabilità dell'art. 131-bis
  • Se il giudice di merito omette la valutazione sulla minima offensività o la esclude sulla base di considerazioni meramente formali, la decisione è soggetta ad annullamento e rinvio dalla Cassazione
  • Fattori che possono escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis includono, in concreto, una significativa offensività del fatto, danno apprezzabile o elevato grado di colpevolezza (recidiva, pericolosità sociale), mentre l'assenza di tali elementi può favorire la non punibilità

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