Cassazione Penale, Ordinanza n. 01213/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e la dedotta sussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché, da un lato, meramente riproduttive di questioni già esaminate e decise dai giudici di merito e, dall'altro, dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata a titolo di resistenza a pubblico ufficiale; la condanna di merito è stata richiamata come sentenza impugnata.
La dedotta scriminante è stata invocata nel ricorso, ma le censure sul punto sono state ritenute inammissibili perché generiche e non confrontate con la motivazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e alternativa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- Le doglianze sono inammissibili quando restano generiche e non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di una scriminante deve misurarsi con l'iter argomentativo dei giudici di merito; in difetto di specifico confronto motivazionale la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
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