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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01213/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e la dedotta sussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché, da un lato, meramente riproduttive di questioni già esaminate e decise dai giudici di merito e, dall'altro, dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice contestata a titolo di resistenza a pubblico ufficiale; la condanna di merito è stata richiamata come sentenza impugnata.

  • art. 393-bis c.p.

    La dedotta scriminante è stata invocata nel ricorso, ma le censure sul punto sono state ritenute inammissibili perché generiche e non confrontate con la motivazione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e alternativa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Le doglianze sono inammissibili quando restano generiche e non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di una scriminante deve misurarsi con l'iter argomentativo dei giudici di merito; in difetto di specifico confronto motivazionale la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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