Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29227/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il giudizio trae origine dal ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 352/2021. Dalla motivazione emerge però che il ricorso non risultava iscritto a ruolo e quindi non era stato depositato nei termini e con gli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi con controricorso, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o infondato. La Corte, richiamando un precedente orientamento e il sopravvenuto principio delle Sezioni Unite n. 20627/2023, ha rilevato d'ufficio la mancata iscrizione a ruolo e ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché, come attestato dalla cancelleria, il ricorso non risultava iscritto a ruolo, mentre era stato depositato il controricorso ritualmente notificato. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.200 per compensi oltre accessori e spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma, desumibile anche dalla mancata iscrizione a ruolo, comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Il potere del controricorrente di chiedere la declaratoria di improcedibilità è ricompreso nel potere di contraddire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità integra il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato previsto dal comma 1-bis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata iscrizione a ruolo del ricorso e il conseguente difetto di deposito degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. legittimano la declaratoria di improcedibilità.
  • Il controricorrente che abbia ricevuto la notifica del ricorso può chiedere l'iscrizione a ruolo e far valere l'improcedibilità, essendo tale facoltà ricompresa nel potere di contraddire.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso quando la mancanza del deposito emerga dagli atti, anche tramite il controricorso della parte resistente.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.