Cassazione Penale, Sentenza n. 11090/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ricorrente deduceva: 1) mancata autonoma valutazione dell'ordinanza genetica da parte del Tribunale del riesame e mera riproduzione della motivazione del Gip, con specifica censura delle dichiarazioni del collaboratore Cianci che, secondo la difesa, escluderebbero il ruolo di referente di Tarantini per Neviano; 2) insufficienza e contraddittorietà dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare rispetto alle intercettazioni e alla vicenda relativa all'agenzia immobiliare (presunta pressione su Napoli per ridurre la provvigione) e alla spedizione punitiva collegata ai furti subiti dal bar del figlio, non riconducibile a causale mafiosa secondo la difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo è stato dichiarato generico e non idoneo a dimostrare un vizio decisivo di omissione di autonoma valutazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiuto adeguata e critica valutazione, valorizzando intercettazioni e dichiarazioni che indicavano la perdurante rilevanza di Tarantini nel clan Coluccia a Neviano. Il secondo motivo è stato considerato inidoneo a scalfire la logica motivazione del Tribunale circa i gravi indizi, anche alla luce della qualificazione della Sacra Corona Unita come "mafie storiche" per cui permane una presunzione relativa di attualità del periculum libertatis salvo prova di recesso. Conseguentemente la custodia cautelare confermata è stata mantenuta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla richiesta di riesame avanzata; usata come riferimento procedurale per l'azione del Tribunale del riesame.
Richiamato in tema di presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte distingue tra mafie 'storiche' o stabili, per le quali permane la necessità di dimostrare il recesso dell'indagato, e associazioni meno strutturate per le quali può rilevare il decorso del tempo.
L. 47/201.
Norma citata nella parte relativa alla novellazione dell'art. 275 c.p.p.; la Corte osserva che, nonostante la modifica legislativa, nella fattispecie la presunzione di attualità delle esigenze cautelari non è stata scalfita.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti formalità che la cancelleria deve curare a seguito della sentenza.
Massime di principio
- Nei procedimenti per associazione di tipo mafioso, intercettazioni ambientali e telefoniche, se corroborate da più emergenze investigative e da dichiarazioni di soggetti informati, possono suffragare la sussistenza di gravi indizi anche quando vi siano dichiarazioni difensive contrarie.
- Per le mafie definite 'storiche' o di particolare stabilità (qui la Sacra Corona Unita), la presunzione relativa dell'attualità del pericolo per la libertà personale permane: l'indagato deve fornire elementi concreti che dimostrino il recesso dall'associazione per scalfire tale presunzione.
- La mera tecnica di redazione del provvedimento (ad esempio l'uso di incorporazione per 'copia e incolla' di atti precedenti) non integra di per sé un vizio se dal provvedimento emerge una valutazione critica e conoscenza degli atti; la censura sull'omessa autonoma valutazione richiede la dimostrazione del concreto influsso di tale omissione sull'esito cautelare.
- Le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive o le denunce/querela presentate dalla vittima non sono automaticamente dirimenti rispetto alla qualificazione mafiosa di una condotta: il giudizio si fonda sull'insieme degli elementi indiziari e sulla loro coerenza.
- Le obiezioni difensive che richiedono una rivalutazione fattuale del materiale probatorio sono tipicamente riservate al giudice di merito e non sono in genere idonee, in cassazione, a invertire un ragionato e logico apprezzamento della gravità indiziaria.
- Per scalfire la conferma di misure cautelari in materia mafiosa occorre indicare elementi di fatto che rendano verosimile un concreto mutamento dei rapporti con l'organizzazione (es. prova di recesso continuativo e documentato).
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