Sentenza n. 5129/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, -del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; -dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; -dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; -dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; -dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; -dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; -del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; -del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; -del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; -dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); -del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; -del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025; - delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni etc. della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026; - della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026; - della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; -dei verbali di correzione dei compiti; - del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del provvedimento di rigetto dell'istanza in autotutela, notificata in data 30 gennaio dal Campanella al MUR e all'Ateneo, ancorché non conosciuto, in quanto notificato nelle more del presente procedimento; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: complesso degli atti relativi alla procedura nazionale di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, inclusi i decreti ministeriali, le graduatorie, gli esiti delle prove e il diniego di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare e formulando anche una domanda di ammissione in forma specifica e, in subordine, di risarcimento, il complesso degli atti disciplinanti e attuativi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025/2026. Erano contestati, tra gli altri, i decreti ministeriali relativi al semestre filtro, alle modalità e alla penalizzazione delle risposte errate, ai programmi d'esame, alle graduatorie, all'assegnazione delle sedi, ai posti disponibili, nonché gli atti della procedura concorsuale, la documentazione predisposta per le prove, i verbali di correzione, le votazioni, le graduatorie e il diniego di ammissione. Il testo della sentenza non espone specifici vizi di legittimità articolati dal ricorrente, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
Il ricorrente ha depositato il 4 marzo 2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti. Il TAR ha rilevato che la rinuncia al ricorso è consentita in ogni stato e grado ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., purché provenga dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, sia depositata o resa in udienza e sia portata formalmente a conoscenza delle altre parti. Poiché le controparti, pur ritualmente informate, non si sono opposte alla rinuncia, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Non vi è stata alcuna decisione sul merito delle censure relative alla procedura di accesso universitario. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia è rimessa alla parte che ha agito e richiede la provenienza dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, il deposito o la dichiarazione in udienza, la conoscenza formale delle altre parti e l'assenza di opposizione di quelle interessate alla prosecuzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiarare l'estinzione del giudizio
La rinuncia al ricorso, quando ritualmente proposta e non opposta dalle controparti interessate, comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante atto proveniente personalmente dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, depositato presso la segreteria o reso in udienza e verbalizzato.
- La rinuncia al ricorso deve essere portata formalmente a conoscenza delle altre parti; tale conoscenza può risultare, oltre che dalla notificazione, anche da forme equipollenti idonee a documentare l'effettiva conoscenza dell'atto.
- La rinuncia determina l'estinzione del processo quando le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non vi si oppongano ritualmente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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