Cassazione Penale, Sentenza n. 24556/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva autorizzato l'estradizione di Amara Helmi verso la Tunisia "per il tempo necessario" alla sottoposizione dell'estradando al procedimento penale tunisino e aveva disposto la custodia cautelare in carcere fino alla consegna, in sostituzione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorso denunciava violazione di legge (artt. 696, 704, 705 c.p.p. e artt. 14-32 della Convenzione internazionale del 15 novembre 1967) perché la condizione apposta all'estradizione sarebbe incongrua: il procedimento tunisino si sarebbe già concluso salvo una eventuale opposizione del condannato, e la Convenzione e il codice non consentirebbero l'apposizione di una simile condizione da parte della Corte; inoltre l'eventuale sospensione della consegna sarebbe di competenza del Ministro, non della Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello non poteva apporre la condizione relativa al tempo necessario per la sottoposizione al procedimento e che né la Convenzione né le norme del codice processuale consentono l'introduzione di una siffatta clausola da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a decidere sull'estradizione. Ha altresì verificato che l'ordinamento processuale tunisino prevede rimedi per le sentenze in contumacia (diritto di opposizione e nuovo giudizio) e che non sono state fornite informazioni aggiornate e attendibili su un rischio di trattamenti incompatibili con i diritti fondamentali. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riferimento che introduceva la condizione e ha disposto gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso come norma processuale di riferimento per la procedura; la Corte non ha ritenuto che autorizzi l'apposizione di condizioni all'estradizione che non siano previste dalla Convenzione o dal codice.
Richiamato nel quadro delle norme procedurali sull'estradizione; non legittima l'imposizione, da parte della Corte di appello, di condizioni non previste dalla Convenzione o dal codice.
art. 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
La Corte ribadisce il principio giurisprudenziale secondo cui l'estradizione è preclusa se la sentenza per la cui esecuzione si procede contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (es. assenza di garanzie minime difensive). Tale norma costituisce il limite alla consegna quando sussista il rischio di violazione dei diritti di difesa.
artt. 14-32; menzione dell'art. 29
La Convenzione è lo strumento che regola la domanda di estradizione; la Corte ha rilevato che la Convenzione e gli artt. citati non prevedono la possibilità per la Corte di appore condizioni diverse da quelle stabilite né di subordinare la consegna a termini non previsti. L'art. 29 è stato richiamato nel ricorso ma non giustifica, secondo la Corte, la preclusione all'esecuzione della pena imposta dall'autorità giudiziaria italiana.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 6237 del 15/1/2022; Sez. 6, n. 21370 del 19/04/2005 (Niculita)
La Corte si è richiamata alla consolidata linea interpretativa secondo cui non è consentito aggiungere condizioni all'estradizione non previste dalla Convenzione o dal codice e secondo cui l'estradizione è vietata quando nel processo del paese richiedente mancano garanzie minime di difesa; ciò è stato applicato per escludere la legittimità della clausola apposta dalla Corte di appello.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può imporre condizioni all'estradizione che non siano previste dalla Convenzione internazionale o dalle norme del codice di procedura penale; l'introduzione di clausole 'ad personam' è illegittima.
- L'estradizione è preclusa quando la sentenza o il sistema processuale dello Stato richiedente contravvengono ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (mancanza di garanzie minime di difesa, processo senza rimedi effettivi).
- La mera esistenza di una richiesta di opposizione o di altri rimedi nell'ordinamento del paese richiedente non giustifica automaticamente l'imposizione di una condizione di consegna da parte dell'autorità giudiziaria italiana.
- Per opporre il divieto di estradizione per rischio di trattamenti inumani o incompatibili con i diritti fondamentali è necessario fornire informazioni aggiornate, credibili e specifiche sul rischio; valutazioni generiche o riferimenti datati non sono sufficienti.
- Eventuali provvedimenti di sospensione della consegna sono della competenza del Ministro (ove previsto) e non si traducono in poteri della Corte di appello di imporre condizioni non previste dalla legge o dalla Convenzione.
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