Cassazione Penale, Ordinanza n. 02476/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la contravvenzione fosse già estinta per prescrizione prima della decisione di appello e che la corte territoriale avrebbe omesso di dichiararne l'estinzione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il fatto era stato commesso il 29 settembre 2018, quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, e che, per tale reato contravvenzionale, al momento della sentenza di appello del 3 marzo 2025 non era ancora decorso il termine di prescrizione, dovendosi inoltre computare la sospensione di un anno e sei mesi tra primo e secondo grado prevista dalla stessa disciplina. Ne ha tratto la conseguenza che il motivo era non deducibile in sede di legittimità, perché infondato alla luce del corretto calcolo del termine prescrizionale.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 2 lett. c) e 2-sexies
Integra la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza contestata all'imputato.
Si applica ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017; nel calcolo della prescrizione del reato va considerata la sospensione del termine prevista tra primo e secondo grado.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il termine di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione prevista tra il primo e il secondo grado di giudizio.
- Il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione è inammissibile in cassazione quando, alla luce del corretto computo del termine e delle sospensioni applicabili, la prescrizione non risulta maturata alla data della sentenza impugnata.
- Nei reati contravvenzionali la verifica della prescrizione impone il controllo non solo della data del fatto e della durata base del termine, ma anche delle eventuali sospensioni del corso prescrizionale previste dalla disciplina sopravvenuta.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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