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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28857/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La difesa dell'affidato aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'autorizzazione a partecipare ai festeggiamenti per il diciottesimo compleanno del figlio. Il Presidente del tribunale aveva correttamente riqualificato il reclamo come ricorso per cassazione. Con il ricorso e con memoria difensiva si contestava tale riqualificazione e, in sostanza, si censurava il merito del diniego. La Corte ha rilevato che le doglianze erano formulate in fatto e avevano carattere meramente confutativo, a fronte di un'ordinanza che dava conto di criticità segnalate dall'Uepe e richiamate anche nel provvedimento applicativo della misura alternativa; per questo ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende; qui la somma è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera contestazione del merito o in una diversa lettura del fatto, quando il provvedimento impugnato sia sorretto da una motivazione che dia conto delle ragioni ostative alla richiesta.
  • Le doglianze che non indicano un vizio di legittimità ma mirano solo a confutare la valutazione compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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