Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4529/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202600421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 10 novembre 2025 e nota con cui l'amministrazione comunicava di avere informato la controinteressata, rinviando il riscontro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla nomina di una controinteressata, intervenuta a seguito dello scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico per titoli ed esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017, per nove posti di dirigente sanitario non medico, profilo biologo. Nel corso del giudizio è stata depositata un'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 3616 dell'8 giugno 2026, lamentando l'omessa indicazione di uno dei due procuratori della parte ricorrente e l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore dei difensori. Il Collegio ha rilevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità dell'istanza, poiché essa non risultava notificata all'altra parte costituita, l'IRCCS Fondazione G. Pascale. È stata quindi prospettata la necessità di rispettare il contraddittorio secondo la disciplina dell'art. 86 c.p.a., che distingue l'ipotesi di consenso delle altre parti da quella di dissenso.

La decisione

Il TAR non ha definito la questione relativa alla correzione della sentenza né la domanda di accesso. Ha rilevato che l'istanza di correzione non risultava notificata all'altra parte costituita e che, all'udienza camerale, nessuna delle altre parti era presente. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato al ricorrente dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione dell'ammissibilità dell'istanza. In alternativa, ha consentito al ricorrente di riproporre nello stesso termine l'istanza nei modi indicati in motivazione. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    La disciplina della correzione degli errori materiali distingue l'ipotesi in cui vi sia il consenso delle altre parti da quella in cui vi sia dissenso; il procedimento richiede il rispetto del contraddittorio nei confronti delle parti costituite.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione sulla quale ritiene necessario il contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86 c.p.a., l'istanza deve essere portata a conoscenza delle altre parti costituite, poiché il contraddittorio è necessario anche per verificare la sussistenza del consenso o del dissenso previsto dalla norma.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione rilevante per la decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La mancata partecipazione delle altre parti all'udienza camerale non supera l'omessa instaurazione del contraddittorio nel procedimento di correzione dell'errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.