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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23324/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una società era stata intimata a pagare una somma a titolo di corrispettivo per la vendita di beni mobili. Nel giudizio di opposizione la società debitrice aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara in favore di quello di Chieti, invocando i fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. Il Tribunale di Pescara aveva dichiarato la nullità del decreto per incompetenza del giudice monitorio e aveva ritenuto non radicata la competenza a Pescara, sia escludendo la rilevanza del forum destinatae solutionis ex art. 1182, quarto comma, c.c., sia negando la prova del forum contractus ex art. 1326 c.c. La società creditrice ha proposto ricorso per regolamento di competenza con quattro motivi: 1) incompletezza dell’eccezione di incompetenza perché la debitrice non aveva contestato in modo specifico l’assenza, nel circondario di Pescara, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; 2) erronea esclusione della competenza di Pescara sul presupposto che il credito fosse illiquido e che il luogo di adempimento non fosse correttamente individuato; 3) erronea applicazione del forum contractus, poiché le vendite si sarebbero concluse in presenza e comunque l’eccezione sarebbe stata generica; 4) omessa applicazione dell’art. 1498, terzo comma, c.c. in tema di vendita di beni mobili. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, rilevando che l’eccezione di incompetenza territoriale della società opponente era incompleta perché non aveva contestato il criterio di collegamento previsto per le persone giuridiche dall’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c., ossia l’esistenza nel circondario del giudice adito di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda. Tale omissione rendeva l’eccezione come non proposta e comportava il radicamento della competenza del Tribunale di Pescara. Ritenuto assorbito ogni altro motivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara, con rinvio al medesimo tribunale per la prosecuzione e per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    in sede di regolamento di competenza la Corte deve verificare anche d’ufficio la rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale derogabile

  • art. 19 c.p.c.

    per le persone giuridiche l’eccezione di incompetenza territoriale deve contestare anche l’assenza, nel luogo del giudice adito, di stabilimento e rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda

  • art. 20 c.p.c.

    i criteri del forum destinatae solutionis e del forum contractus possono essere esaminati solo se l’eccezione di incompetenza sia stata validamente e compiutamente proposta

  • art. 1182 c.c.

    richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito per l’individuazione del luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per il momento di conclusione del contratto mediante proposta e accettazione in caso di scambio tra assenti

  • art. 1498 c.c.

    richiamato dal ricorrente come criterio di collegamento per la vendita di beni mobili

Massime di principio

  • In materia di competenza territoriale derogabile delle persone giuridiche, l’eccezione è incompleta e quindi tamquam non esset se non contesta specificamente anche la mancanza, nel circondario del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio rispetto all’oggetto della domanda.
  • Quando l’eccezione di incompetenza territoriale è ritualmente proposta, il giudice e la Corte devono verificarne la completezza prima di esaminare il merito dei criteri di collegamento invocati.
  • Nel regolamento di competenza, la Corte può rilevare d’ufficio la validità formale dell’eccezione di incompetenza territoriale anche se il ricorrente si limita a censurare la decisione sul criterio di collegamento.
  • Se l’eccezione di incompetenza territoriale è incompleta, restano assorbite le contestazioni sull’applicazione dei singoli fori speciali o facoltativi, perché il tema del corretto criterio di collegamento presuppone una valida eccezione di parte.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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