Cassazione Penale, Sentenza n. 48863/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era diretto contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, senza formalità, l'impugnazione di legittimità avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 24/06/2021. Si censura che la decisione è stata adottata senza avvisare il difensore e dunque senza garantire il contraddittorio. Inoltre l'ordinanza aveva trattato congiuntamente i ricorsi di due imputati (Adolfo Prinzi e Maiale), pur essendo fondamentalmente diversi: Prinzi aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (giustificando la decadenza delle formalità), mentre Maiale non aveva concordato la pena, aveva reso solo dichiarazione confessoria e la rinuncia al gravame risultava limitata ad uno soltanto dei suoi difensori; pertanto la posizione di Maiale doveva essere trattata autonomamente e almeno sottoposta al contraddittorio cartolare previsto dall'art. 610, comma 1 c.p.p.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondato il rilievo: ha annullato l'ordinanza impugnata (indicata nel testo come n. 7304 del 15/04/2022, nel dispositivo compare anche il numero n. 7034, evidentemente refuso) per vizio in procedendo e ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte di Cassazione per dare nuovo corso al giudizio di legittimità, con la necessità di trattare separatamente le posizioni e garantire il relativo contraddittorio (cartolare o in udienza) a favore del ricorrente.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per vizio in procedendo: il vizio procedurale denunciato (decisione senza contraddittorio e senza distinguere posizioni processuali) è stato ritenuto idoneo a legittimare il rimedio e ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato
art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Prevede la definizione senza formalità dei ricorsi quando sussistono determinate condizioni (es. concordato della pena ai sensi dell'art. 599-bis); la Corte aveva applicato questa disposizione con riferimento congiunto ai due ricorrenti, ma il Giudice ha ritenuto che per Maiale la condizione non sussisteva, rendendo impropria la procedura de-formalizzata
art. 610 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità del contraddittorio cartolare per la trattazione dei ricorsi; la Corte avrebbe dovuto garantire almeno tale contraddittorio per la posizione di Maiale non assoggettata al concordato di pena
Regola il concordato sulla pena che, se accettato e comportante rinuncia a specifici motivi di impugnazione, può giustificare la definizione del ricorso senza formalità; nel caso esaminato solo Prinzi aveva fruito di tale meccanismo, mentre Maiale non vi aveva aderito
Massime di principio
- Quando più appellanti contro la stessa sentenza presentano posizioni diverse (es. uno ha concordato la pena ex art. 599-bis e l'altro no), la Corte deve valutare e decidere le singole posizioni autonomamente e non può applicare automaticamente procedure de-formalizzate a tutti senza verificare i presupposti per ciascuno
- La mancata comunicazione dell'udienza o l'adozione di una decisione senza consentire il contraddittorio costituisce vizio in procedendo suscettibile di rimedio con il ricorso ex art. 625-bis
- La definizione "senza formalità" ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis è ammissibile soltanto se ricorrono i presupposti (per esempio la rinuncia a specifici motivi di impugnazione in conseguenza di un concordato di pena); in assenza di tali presupposti la Corte deve garantire il contraddittorio almeno nella forma cartolare prevista dall'art. 610 comma 1
- Se la rinuncia all'impugnazione è stata resa soltanto da uno dei difensori e non in modo chiaro e completo per il ricorso, la posizione dell'imputato deve ritenersi ancora pendente e meritevole di autonoma trattazione
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