Cassazione Penale, Ordinanza n. 19188/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché formulati in modo generico e non conforme ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 16 maggio 2025, impugnando con un unico motivo la decisione di merito. La doglianza era formulata come vizio di motivazione per omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ma la Corte ha rilevato che il motivo era generico ed evocativo, privo dell'indicazione dei presupposti in fatto o in diritto da sottoporre a verifica e dunque non rispettoso dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. La sentenza di appello era già sorretta da motivazione congrua e logica in punto di responsabilità, e vi era una condanna di primo grado non specificamente censurata nei suoi presupposti fattuali.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione di una causa di non punibilità deve essere sorretta da una specifica allegazione dei presupposti in fatto o in diritto; non può essere meramente evocata in modo generico in cassazione.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e consentiti dalla legge; la mancanza di specificità e la mera evocazione del vizio determinano inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto basta a consentire alla Corte di individuare con precisione i profili di censura e il perimetro del sindacato richiesto.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è ammissibile se formulata in termini meramente assertivi o esplorativi: occorre indicare quali concreti elementi fattuali o giuridici imporrebbero l'immediato proscioglimento.
- Quando la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e la condanna di primo grado non viene realmente aggredita nei suoi presupposti, la riproposizione in cassazione di censure generiche sulla non punibilità non consente un valido controllo di legittimità.
- La mancanza dei requisiti di specificità del ricorso comporta l'inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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