Cassazione Penale, Sentenza n. 8346/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico motivo: censura di errata applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. e vizi di motivazione sulla nozione di "privata dimora" e sul principio della non occasionalità degli atti della vita privata nel luogo del furto. Si contestava che il fatto fosse avvenuto in un hotel da tempo non più destinato alla funzione ricettiva, non aperto al pubblico e non occasionalmente utilizzato da clienti o lavoratori, sicché non potesse ritenersi luogo di privata dimora; si segnala inoltre che la società proprietaria fu successivamente dichiarata fallita.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la qualificazione del luogo come "privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.: ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che delinea criteri restrittivi (utilizzo per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto, non accessibilità senza consenso) e ha ritenuto che una struttura alberghiera, anche se temporaneamente in disuso, abbia una destinazione ontologica abitativa. Nel caso concreto la Corte d'appello ha accertato che l'hotel non era abbandonato (presenza di arredi, elettrodomestici funzionanti, sistemi di videosorveglianza attivi, intervento del titolare), elementi che giustificano l'applicazione dell'art. 624-bis; pertanto la condanna per furto in privata dimora e violazione di domicilio è stata confermata. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma tutela i beni posti in "luogo di privata dimora" prevedendo una fattispecie aggravata di furto; la Corte la interpreta secondo i criteri giurisprudenziali restrittivi (uso per atti della vita privata non occasionali, durata apprezzabile, non accessibilità senza consenso).
Rilevanza dello ius excludendi alios come strumento di tutela della riservatezza: il potere di escludere terzi non è autonomo rispetto alla tutela della vita privata, ma ne costituisce elemento funzionale.
art. 14 Cost.
Garantisce la inviolabilità del domicilio; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità interpreta il concetto di "domicilio" in relazione alla necessità di proteggere la riservatezza della vita privata.
Sez. Un. n. 26795 del 28/03/2006 (Prisco)
Per "luogo di privata dimora" deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei
Definizione che sottolinea la funzione di tutela della riservatezza e delimita il concetto di domicilio rispetto a ogni ambiente che garantisca intimità.
Sez. Un. n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)
"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare"
Fissa tre indici operativi per qualificare un luogo come privata dimora: a) utilizzo per atti della vita privata in modo riservato; b) durata apprezzabile/stabilità del rapporto; c) non accessibilità a terzi senza consenso. La pronuncia ha assunto un taglio interpretativo restrittivo rispetto a precedenti estensioni.
Sez. 4 n. 1782 del 18/12/2018 (Meloni) e successivi
La giurisprudenza distingue tra immobile disabitato o in cattivo stato di manutenzione e immobile abbandonato: il mero cattivo stato non esclude di per sé la qualità di privata dimora se persistono elementi che indicano un rapporto stabile con il titolare (es. arredi, beni custoditi).
Massime di principio
- Per applicare l'art. 624-bis occorre verificare tre elementi: utilizzo del luogo per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto tra luogo e titolare, e non accessibilità senza consenso; tutti devono essere valutati in concreto.
- Una struttura alberghiera può essere qualificata "privata dimora" anche se temporaneamente non esercente, se non risulta abbandonata e presenta indicatori di destinazione abitativa (arredi, dotazione funzionale, sistemi di sicurezza, legame stabile del proprietario).
- Il cattivo stato di manutenzione o la temporanea disabitazione non comportano automaticamente perdita dello status di privata dimora: la valutazione rimane fattuale e spetta al giudice di merito, il quale viene poi sindacato dalla Cassazione nei limiti del corretto inquadramento giuridico.
- Segni di titolarità e di ius excludendi (intervento del proprietario, allarme, presenza di beni) rafforzano la qualificazione del luogo come protetto dall'art. 624-bis.
- In caso di dubbi sull'abbandono del bene, la prova dell'abbandono incombe su chi sostiene che il luogo non sia più idoneo a proteggere la sfera privata; la giurisprudenza tende a non estendere agevolmente la nozione di privata dimora quando la qualificazione comporta conseguenze sanzionatorie più gravose.
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