Cassazione Penale, Sentenza n. 6330/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata accolta la tesi della prova evidente dell'insussistenza del fatto; la declaratoria di estinzione per prescrizione ha prevalso rispetto all'eventuale esclusione della punibilità per particolare tenuità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la intervenuta prescrizione della contravvenzione loro contestata, commessa il 10 agosto 2016. È stato rilevato che, in assenza di cause di sospensione, il termine quinquennale previsto dall'art. 157 cod. pen. (applicabile ratione temporis) è decorso prima della pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha altresì considerato la questione della eventuale esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., rilevando la prevalenza dell'estinzione per prescrizione quale esito più favorevole per l'imputato. Non è risultata prova evidente dell'insussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Norme richiamate
termine di cinque anni di prescrizione per la contravvenzione (applicabile ratione temporis)
Il termine quinquennale decorre dalla commissione del reato (10/08/2016) e, in assenza di cause di sospensione o interruzione, si è estinto prima della pronuncia della sentenza di appello, determinando l'estinzione del reato per prescrizione.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte ha rilevato che l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis non ha effetto estintivo sul reato nella sua dimensione storico-giuridica e, pertanto, quando sia possibile dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, quest'ultima rappresenta un esito più favorevole per l'imputato e deve prevalere.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 (Glorioso); Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 (Calabrese); Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015 (Sorbara)
I precedenti richiamati confermano il principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è preferibile all'applicazione dell'art. 131-bis, essendo l'estinzione un esito giuridicamente più favorevole per l'imputato.
Massime di principio
- Per le contravvenzioni occorre calcolare con precisione il termine di prescrizione a partire dalla data di commissione: se il termine è decorso e non sussistono cause di sospensione/interruzione, il reato si estingue per prescrizione e la sentenza va annullata senza rinvio.
- Quando coesistono la prescrizione e l'ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), la declaratoria di estinzione per prescrizione è l'esito più favorevole per l'imputato e deve prevalere.
- La verifica della prescrizione può e deve essere effettuata dal giudice: le parti che sostengono l'esistenza di cause di sospensione o interruzione devono fornirne la prova o comunque consentire l'accertamento della loro sussistenza.
- L'eccezione di insussistenza del fatto richiede prova evidente per essere accolta d'ufficio; l'assenza di tale prova comporta il rigetto di quella prospettazione e non impedisce il riconoscimento della prescrizione.
- Quando la Corte accerta l'estinzione del reato per prescrizione, l'annullamento della sentenza impugnata avviene generalmente senza rinvio, atteso l'esito favorevole e definitivo per l'imputato.
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