Cassazione Penale, Sentenza n. 4353/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia rituale prima dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. In conseguenza di tale inammissibilità collegata alla volontà/colpa del ricorrente, la Corte ha condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, come ritenuto equo e congruo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la convalida del sequestro preventivo di un'area di cantiere di circa 28.000 mq adibita a discarica abusiva. Ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione per mancata verifica della presenza di rifiuti interrati e di rifiuti pericolosi; 2) eccesso della misura poiché i rifiuti occupavano solo una porzione limitata dell'area, mentre era stato sequestrata l'intera proprietà di circa 28.000 mq, e in particolare la particella 2403 (con la palazzina D in costruzione) non era mai stata segnalata come contenente rifiuti.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è inammissibile se il ricorrente rinuncia prima dell'udienza di discussione; la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia è applicata quando la volontà del ricorrente determina l'interruzione del giudizio di merito.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000
La pronuncia è richiamata per giustificare la condanna pecuniaria a carico del ricorrente quando l'inammissibilità è riconducibile alla sua volontà/colpa; ciò legittima il versamento a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso prima dell'udienza di discussione comporta l'inammissibilità e può portare a sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; pertanto, valutare con attenzione la rinuncia prima di ottenere una pronuncia sul merito.
- Quando si impugna un sequestro preventivo è fondamentale dedurre e documentare con precisione i profili di vizio (es. assenza di rifiuti interrati o pericolosi) e la sproporzione della misura; argomentazioni generiche rischiano di essere inefficaci o, se non portate fino al giudizio, di non essere più verificate.
- Se il sequestro interessa un'intera proprietà ma i rifiuti occupano solo porzioni limitate, è opportuno chiedere misure cautelari differenziate (sequestro parziale o limitazione della custodia) e produrre planimetrie/relazioni tecniche per delimitare l'area effettivamente contaminata.
- La condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende viene applicata quando l'inammissibilità dipende dalla volontà del ricorrente; in situazioni analoghe evitare atti che possano essere interpretati come rinuncia volontaria se si intende ottenere una decisione di merito.
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