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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4353/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia rituale prima dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. In conseguenza di tale inammissibilità collegata alla volontà/colpa del ricorrente, la Corte ha condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, come ritenuto equo e congruo.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la convalida del sequestro preventivo di un'area di cantiere di circa 28.000 mq adibita a discarica abusiva. Ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione per mancata verifica della presenza di rifiuti interrati e di rifiuti pericolosi; 2) eccesso della misura poiché i rifiuti occupavano solo una porzione limitata dell'area, mentre era stato sequestrata l'intera proprietà di circa 28.000 mq, e in particolare la particella 2403 (con la palazzina D in costruzione) non era mai stata segnalata come contenente rifiuti.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso è inammissibile se il ricorrente rinuncia prima dell'udienza di discussione; la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia è applicata quando la volontà del ricorrente determina l'interruzione del giudizio di merito.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000

    La pronuncia è richiamata per giustificare la condanna pecuniaria a carico del ricorrente quando l'inammissibilità è riconducibile alla sua volontà/colpa; ciò legittima il versamento a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso prima dell'udienza di discussione comporta l'inammissibilità e può portare a sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; pertanto, valutare con attenzione la rinuncia prima di ottenere una pronuncia sul merito.
  • Quando si impugna un sequestro preventivo è fondamentale dedurre e documentare con precisione i profili di vizio (es. assenza di rifiuti interrati o pericolosi) e la sproporzione della misura; argomentazioni generiche rischiano di essere inefficaci o, se non portate fino al giudizio, di non essere più verificate.
  • Se il sequestro interessa un'intera proprietà ma i rifiuti occupano solo porzioni limitate, è opportuno chiedere misure cautelari differenziate (sequestro parziale o limitazione della custodia) e produrre planimetrie/relazioni tecniche per delimitare l'area effettivamente contaminata.
  • La condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende viene applicata quando l'inammissibilità dipende dalla volontà del ricorrente; in situazioni analoghe evitare atti che possano essere interpretati come rinuncia volontaria se si intende ottenere una decisione di merito.

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