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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08146/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 7/10/2025 del Tribunale di Roma che gli ha applicato gli arresti domiciliari, deducendo principalmente: (i) violazione delle norme sul deposito e sulla utilizzabilità di atti di indagine prodotti dopo la chiusura delle indagini (art. 415-bis e art. 430 c.p.p.), in relazione all'annotazione della Guardia di Finanza depositata il 9/9/2025 e utilizzata dai giudici; secondo la difesa tale atto non sarebbe stato tempestivamente depositato né comunicato all'indagato e quindi sarebbe inutilizzabile; (ii) illegittima estensione, da parte del Tribunale, del materiale valutabile nel giudizio di rinvio rispetto ai limiti indicati dalla sentenza rescindente; (iii) vizio di motivazione e mancata considerazione di misure meno afflittive (principio di gradualità, art. 275 c.p.p.), nonché mancata valutazione del sequestro patrimoniale disposto il 15/4/2025.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte infondato e in parte fondato. Ha confermato il principio che, nel giudizio di rinvio successivo all'annullamento di una misura cautelare, sono ammissibili nuovi elementi probatori; tuttavia ha accolto la censura sull'utilizzabilità dell'annotazione della Guardia di Finanza, rilevando che tale atto è stato depositato dopo l'avviso di conclusione delle indagini e non è stato tempestivamente comunicato all'indagato né richiamato dal Pubblico Ministero in udienza, con conseguente violazione degli obblighi di deposito e delle garanzie difensive di cui all'art. 430 c.p.p. Poiché l'ordinanza impugnata si fondava in via esclusiva su quell'atto ritenuto inutilizzabile, la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, che dovrà valutare la questione prescindendo dall'atto escluso.

Norme richiamate

  • art. 430 cod. proc. pen.

    Disciplina il deposito immediato presso la segreteria degli atti integrativi compiuti dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio; la mancata tempestiva comunicazione al difensore rende gli atti inutilizzabili ai fini del contraddittorio.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Regola l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e le conseguenze della chiusura delle indagini; rilevante nel quadro delle garanzie che disciplinano l'acquisizione di atti successivi.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principio di gradualità delle misure cautelari: il giudice deve valutare e motivare perché misure meno afflittive siano inidonee rispetto a quella adottata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla presenza e al ruolo del difensore; evocata in relazione al diritto di partecipazione e conoscenza degli atti.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norme sull'impugnazione delle misure cautelari e sul relativo procedimento; richiamata in relazione ai motivi dedotti in cassazione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla utilizzazione degli atti di indagine; richiamata tra le norme contestate dalla difesa in ordine all'impiego di atti investigativi.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di formazione dei fascicoli e sugli atti; evocata nel contesto della gestione documentale delle indagini.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disposizione relativa a taluni poteri del P.M.; citata tra le norme inizialmente indicate nella censura, in connessione con l'attività investigativa del Pubblico Ministero.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle facoltà e doveri di indagine del P.M.; richiamata nella contestazione sull'acquisizione di atti integrativi.

  • art. 319 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'attività della polizia giudiziaria e alla redazione delle annotazioni; rilevante in relazione all'annotazione della Guardia di Finanza utilizzata dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio successivo all'annullamento cautelare da parte della Cassazione, è ammissibile l'apporto di nuovi elementi probatori da entrambe le parti, purché siano rispettate le garanzie difensive e le norme sul deposito e sulla comunicazione degli atti.
  • Gli atti di indagine acquisiti o redatti dopo l'avviso di conclusione delle indagini devono essere immediatamente depositati presso la segreteria del P.M. e comunicati all'indagato; la mancata comunicazione rende quegli atti inutilizzabili ai fini decisionali.
  • Se l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare si fonda esclusivamente su atti ritenuti inutilizzabili per violazione delle garanzie processuali, la decisione è viziata e la Corte può annullarla con rinvio perché il giudice di merito riconsideri la misura prescindendo da quegli atti.
  • Il giudice di appello/rescissione deve comunque motivare in modo autonomo e congruo la necessità della misura adottata, confrontandosi espressamente con le proposte difensive e valutando la possibilità di misure meno afflittive in conformità al principio di gradualità.
  • Per evitare l'inutilizzabilità di documenti nuovi, il P.M. deve osservare gli obblighi di deposito e comunicazione e, in udienza, dichiarare l'avvenuto inserimento di nuovi atti; la difesa deve tempestivamente chiedere copia e segnalare eventuali omissioni.

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