Cassazione Penale, Sentenza n. 29356/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta nullità processuale derivante dalla modifica del capo di imputazione in corso di dibattimento: la pubblica accusa, dopo l'escussione della persona offesa, aveva ravvisato che le minacce avevano determinato la consegna di somme di denaro all'imputato e aveva quindi riformulato la contestazione da estorsione tentata a estorsione consumata (art. 516 cod. proc. pen.). Il ricorrente ha dedotto che tale riformulazione costituiva un "fatto nuovo" (quid pluris) rispetto alla originaria imputazione e dunque violava le norme che disciplinano la modifica del tema decidendum e le nullità processuali (artt. 518, 521, 522, 604, 180 c.p.p.), con conseguente nullità della sentenza, eccepita dalla difesa in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto l'eccezione di nullità tardiva: la difesa ha partecipato al dibattimento di primo grado e non ha tempestivamente eccepito la violazione quando il fatto emerse; la violazione della correlazione fra imputazione e sentenza è qualificata come nullità a regime intermedio che, se la parte vi assiste, deve essere dedotta immediatamente dopo la contestazione del fatto nuovo. La Corte ha inoltre ritenuto che, impugnando la sentenza e svolgendo il contraddittorio relativo alla diversa qualificazione, la difesa abbia implicitamente rinunciato a far valere la nullità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che consente la riformulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero durante il dibattimento quando emergono elementi nuovi; la Corte ha ritenuto che la modifica da tentata a consumata sia stata operata sulla base di elementi emersi nella fase istruttoria dibattimentale
Riguarda l'ipotesi di fatto nuovo che comporta l'obbligo di procedere con le formalità previste; il ricorrente sosteneva che fosse applicabile perché la consegna del denaro costituiva un quid pluris che avrebbe richiesto il consenso dell'imputato per la nuova contestazione
Norma collegata alle modificazioni dell'imputazione e alle relative formalità; evocata nel ricorso come parte del complesso normativo che disciplina le nullità derivanti da cambiamento del thema decidendum
Richiamata in relazione alle conseguenze processuali della modifica dell'imputazione; la sentenza valuta la tempestività delle eccezioni con riferimento al regime delle nullità
Norma che disciplina gli effetti delle nullità nei giudizi di impugnazione; richiamata nel quadro delle norme processuali a pena di nullità invocate dal ricorrente
Norma invocata dal ricorrente come parte delle disposizioni a pena di nullità; la Corte ha ritenuto che l'assenza di tempestiva eccezione comporti rinuncia o sanatoria
Norma riferita alle forme ordinarie della modificazione dell'imputazione; utile a distinguere tra fatto nuovo e fatto diverso nella prassi applicativa
art. 181, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che le nullità devono essere eccepite con l'impugnazione della sentenza; la Corte l'ha richiamata per argomentare sulla tempestività e sulla modalità di deduzione delle nullità
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che quando la parte assiste a un atto, la nullità debba essere eccepita prima del suo compimento o immediatamente dopo; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio per considerare l'eccezione tardiva
Prevede le sanatorie generali delle nullità (rinuncia o accettazione degli effetti dell'atto); la Corte ha applicato questo principio ritenendo che la difesa, partecipando al contraddittorio, abbia implicitamente rinunciato all'eccezione
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione durante il dibattimento può essere ammessa se fondata su elementi emersi nel corso dell'istruttoria, ma va valutata la distinzione tra "fatto nuovo" (quid pluris) e semplice precisazione del fatto già contestato
- Se la parte è presente quando si verifica l'atto che genera la nullità a regime intermedio, deve eccepire immediatamente la nullità, altrimenti perde il diritto di farne valere gli effetti per rinuncia o sanatoria
- La violazione della correlazione tra imputazione e sentenza è spesso qualificata come nullità a regime intermedio: può essere rilevata tardivamente solo se la parte non ha potuto eccepirla tempestivamente (es. assenza), ma se la parte ha assistito all'atto la regola dell'immediatezza si applica
- L'impugnazione della sentenza non sempre è sufficiente per far valere nullità maturate durante il dibattimento se la parte ha accettato o partecipato al contraddittorio relativo alla nuova qualificazione
- Per difendersi efficacemente, la difesa deve valutare tempestivamente ogni cambiamento del capo d'imputazione e, quando ritiene sussistere un fatto nuovo, eccepire la nullità immediatamente o chiedere espressamente il consenso dell'imputato; in caso contrario, si rischia l'inammissibilità delle doglianze in sede di legittimità
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