Cassazione Penale, Sentenza n. 38779/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia in carcere per il reato di costituzione, organizzazione e direzione di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di hashish e marijuana (capo 1). Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e della loro attualità, denunciando in particolare che le intercettazioni non sarebbero riconducibili a lui, che i fatti risalgono a periodo in cui era agli arresti domiciliari, che per alcuni episodi è stato assolto o i concorrenti non coinciderebbero, e che sia trascorso molto tempo senza elementi di persistenza nell'attività delittuosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il Collegio del riesame abbia correttamente escluso la qualificazione dell'associazione come "minore" alla luce di elementi concreti (serialità delle cessioni, quantitativi rilevanti, organizzazione, gestione di una piazza di spaccio presso l'esercizio "Pizza 12"). Ha inoltre considerato adeguata la valutazione delle esigenze cautelari e della loro attualità, in ragione del ruolo apicale dell'imputato, dei numerosi precedenti specifici, della condotta posta in essere anche durante arresti domiciliari e di condanne/rapporti pendenti recenti. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74, comma 6
art. 74, comma 6 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309
La norma disciplina la "lieve entità" dell'associazione a delinquere in materia di stupefacenti. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per distinguere l'associazione "minore": esistenza di gruppo stabile, organizzazione di attività e beni economici per il fine illecito, apporto non episodico di almeno tre associati. Nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti non sussistenti in favore della tesi difensiva.
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, commi 1, 5 e 6
art. 73, commi 1 e 6; art. 73, comma 5 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309
L'art. 73 regola i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il comma 5 riguarda il fatto di lieve entità. La Corte ha ritenuto non convincente l'argomentazione che alcune cessioni (es. mezzo chilo di hashish) rientrino nella fattispecie di lieve entità e ha valutato complessivamente la consistenza dei quantitativi e della struttura organizzativa come incompatibili con la 'lieve entità'.
Giurisprudenza di legittimità (principi applicati)
Sez. 6, n. 20678 del 19/03/2024 (Bonotti); Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 (Barbetta); Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021 (Esposito); Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 (Degli Angioli)
Richiamati i consolidati criteri giurisprudenziali che consentono di accertare la sussistenza del vincolo associativo anche attraverso facta concludentia: contatti continui tra spacciatori, beni e modalità operative, divisione dei compiti, ripetizione di cessioni e modalità esecutive. La Corte ha applicato tali principi per confermare la decisione del riesame.
Massime di principio
- Per escludere la "lieve entità" di un'associazione finalizzata allo spaccio non basta che le singole cessioni sembrino di modesta entità: va valutata la serialità, i quantitativi complessivi movimentati, la presenza di una vera organizzazione (ruoli, divisione dei compiti, approvvigionamento) e la stabile gestione di una piazza di spaccio.
- Le intercettazioni e gli altri "facta concludentia" possono costituire gravi indizi se consentono di ricostruire contatti continui, modalità operative e ruoli all'interno dell'organizzazione; l'asserita indeterminatezza della riferibilità delle conversazioni deve essere contestata con argomentazioni specifiche e non generiche.
- Ai fini dell'applicazione di misure cautelari rileva non solo il tempo trascorso dai fatti, ma la personalità dell'indagato, il ruolo ricoperto, precedenti specifici, condotte poste in essere durante misure restrittive e eventuali eventi recenti che indichino pericolosità o reiterazione.
- In Cassazione i ricorsi generici e privi di specifica indicazione degli errori di diritto o di fatto sono frequentemente dichiarati inammissibili; è necessario articolare deduzioni precise e circostanziate.
- La mera assoluzione o la non coincidenza di alcuni concorrenti per singoli episodi non esclude automaticamente la configurabilità di un'associazione più ampia se gli elementi complessivi dimostrano un'organizzazione e quantitativi non marginali.
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