Cassazione Penale, Sentenza n. 21508/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 09/09/2022 che confermava la misura cautelare (concorso in omicidio volontario) nei confronti di Hadj Amor Osema. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) vizio di procedimento per omessa trasmissione al Tribunale di taluni atti/supporti video potenzialmente a discarico; (2) vizio di procedimento per ritardo nella messa a disposizione dei supporti informatici contenenti intercettazioni (consegna tardiva rispetto a richiesta difensiva); (3) vizio di motivazione e insufficiente gravità indiziaria, con richiesta di autonoma valutazione degli elementi a discarico e critica sul significato delle intercettazioni e delle testimonianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: la difesa non ha specificato quali atti fossero favorevoli né se fossero stati trasmessi al GIP o sopravvenuti, né ha indicato il contenuto favorevole concreto. Secondo motivo ritenuto infondato: il Tribunale del riesame ha correttamente valutato che i supporti/intercettazioni erano stati messi a disposizione in tempo utile (trascrizione depositata e copia disponibile il giorno precedente), escludendo vizio del contraddittorio. Terzo motivo infondato: la Corte ha confermato la congruità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria, richiamando il corretto approccio prognostico e la valutazione complessiva degli elementi (testimonianze, videoriprese, intercettazione in cui il ricorrente dice "io gliel'ho dato... basta" interpretata come possibile riferimento al coltello e alla prosecuzione dell'azione). Esito pratico: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Comma 5 (sintesi nel testo): atti da trasmettere al Tribunale del riesame: a) atti presentati al GIP ai sensi dell'art. 291, comma 1; b) elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini
La Corte ricorda che l'obbligo di trasmissione non riguarda l'intero fascicolo ma gli atti sottoposti al GIP nella richiesta cautelare e gli elementi sopravvenuti che, oggettivamente, possano risultare a favore; l'indagato deve specificare il contenuto favorevole degli atti non trasmessi
art. 291, comma 1 (citate come riferimento alla documentazione presentata al GIP)
Richiamato per individuare la platea degli atti che, se presentati al GIP, devono essere considerati nel riesame
il termine citato nel testo: "gravi indizi di colpevolezza"
La Corte ribadisce che la misura cautelare richiede 'gravità indiziaria' intesa come valutazione prognostica che renda ragionevolmente prevedibile una qualificata probabilità di condanna, valutata allo stato degli atti
art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.
richiamato nel testo come criterio di riferimento per la valutazione degli elementi in sede cautelare
Indica gli oneri motivazionali del giudice cautelare nella valutazione degli elementi posti a fondamento della misura
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
citato nel testo come parametro di riferimento per la decisione finale (criterio di responsabilità)
Fornisce lo standard di giudizio della decisione finale, utile in prospettiva per il giudizio prognostico richiesto nella fase cautelare
Massime di principio
- La doglianza per mancata trasmissione di atti al riesame è inammissibile se la difesa non indica specificamente quale sia il contenuto favorevole degli atti non trasmessi e come questo inciderebbe sulla misura cautelare.
- La tempestività della consegna delle intercettazioni/supporti è valutata dal giudice di merito: la messa a disposizione anche pochi giorni o il giorno prima dell'udienza può essere comunque ritenuta utile se il contenuto è stato previamente trascritto o comunque valutabile in tempo per il confronto difensivo.
- In sede cautelare il giudice deve valutare la gravità degli indizi in chiave prognostica, attribuendo ai singoli elementi un significato complessivo rispetto alla probabilità qualificata di condanna; la Cassazione controlla la logicità e completezza della motivazione, non riesamina liberamente i fatti.
- Conversazioni intercettate o frasi isolate possono costituire indizio rilevante se interpretate nel contesto (testimonianze, videoriprese, comportamento successivo): il loro significato va collegato al quadro probatorio complessivo.
- Motivi aggiunti o supplementari collegati a un motivo principale inammissibile sono travolti dall'inammissibilità del motivo originario se non sopperiscono al vizio radicale dell'impugnazione.
Testo integrale
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