Cassazione Penale, Ordinanza n. 04044/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è quindi rimasta ferma, con la sola riforma già operata in appello sulla durata delle pene accessorie.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, confermando nel resto la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, aveva riformato solo la durata delle pene accessorie e mantenuto la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione. Il ricorso censurava la sentenza di merito per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, deducendo genericamente l'esistenza di una motivazione apparente. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di specificità, perché non indicava gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura e non consentiva di esercitare il sindacato di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non era affatto priva di motivazione e che, nel merito, la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni stessi.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; in difetto, il ricorso è inammissibile perché non consente al giudice dell'impugnazione di individuare puntualmente le censure e di esercitare il sindacato di legittimità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto alla indicazione degli elementi di critica, altrimenti è inammissibile per genericità.
- Non è configurabile una censura ammissibile se il ricorrente si limita a denunciare in modo assertivo una motivazione apparente senza confrontarsi con la reale struttura argomentativa della sentenza impugnata.
- In materia di bancarotta distrattiva o di occultamento di beni sociali, la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni di pertinenza della società fallita.
- La mancata giustificazione della destinazione dei beni societari da parte dell'amministratore può integrare un valido elemento indiziario della loro distrazione o occultamento, quando valutato nel complesso della motivazione di merito.
Come è indicizzato
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