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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32286/2026 del 29/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese ha chiesto la correzione della sentenza della Corte di cassazione n. 31204 del 13 aprile 2023, limitatamente all'indicazione della data e del luogo di nascita del ricorrente. Nella sentenza era stato indicato erroneamente che il ricorrente era nato a Palermo il 25 febbraio 1961, mentre dagli atti processuali, dal documento di identità, dal provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dal decreto del GIP e dall'ordinanza del Tribunale emergeva che era nato ad Altofonte il 19 dicembre 1973. La Corte ha rilevato che si trattava di un errore materiale, originato dalle generalità riportate nel ricorso, e ha applicato l'art. 625-bis, comma 3, c.p.p., che consente alla Corte di rilevare d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, l'errore materiale o di fatto contenuto nei propri provvedimenti. Dal testo non risultano contestazioni relative alla responsabilità penale o ai reati oggetto del procedimento originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza-documento n. 31204/2023, stabilendo che l'indicazione "nato a Palermo il 25/02/1961" deve essere sostituita con "nato ad Altofonte il 19/12/1973". Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. La decisione riguarda esclusivamente la rettifica delle generalità e non incide sul contenuto decisorio penale della sentenza originaria.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

    l'errore materiale di cui al comma 1 ... può essere da quest'ultima rilevato, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità

    La Corte può rilevare d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, l'errore materiale o di fatto contenuto nei propri provvedimenti e provvedere alla relativa correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale relativo alle generalità della parte, quando risulti chiaramente dagli atti processuali e non incida sul contenuto sostanziale della decisione, può essere corretto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
  • La Corte di cassazione può procedere d'ufficio alla correzione dell'errore materiale contenuto in un proprio provvedimento in ogni momento e senza formalità, quando l'errore sia oggettivamente riconoscibile sulla base degli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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