Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19783/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

Nel giudizio di legittimità definito con decreto che aveva dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso e aveva condannato le società ricorrenti alle spese, una curatela fallimentare ha chiesto la correzione di asseriti errori materiali ex art. 391-bis c.p.c. L'istante lamentava che nel decreto non fosse stata indicata tra le parti del giudizio la propria curatela, pur avendo depositato una memoria di costituzione, e che fosse stato indicato in modo errato il proprio difensore, attribuendolo alle parti ricorrenti. Un'altra curatela fallimentare, già controricorrente nel giudizio originario, ha depositato memoria chiedendo a sua volta la rettifica della propria indicazione e del nominativo del difensore. La Corte ha esaminato la legittimazione all'istanza di correzione e la configurabilità degli errori materiali nell'epigrafe del decreto, rilevando che la prima curatela aveva solo depositato una memoria non notificata e quindi non risultava parte costituita nel giudizio definito; ha invece riconosciuto la correzione degli errori relativi alla diversa curatela regolarmente intervenuta e all'erronea indicazione dei difensori, trattandosi di mere sviste emendabili anche d'ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto solo nei limiti indicati la correzione del decreto n. 18707/2023: ha rettificato l'epigrafe sostituendo il nominativo del difensore erroneamente attribuito alle parti ricorrenti, correggendo l'indicazione della parte controricorrente Asec Trade S.r.l. e inserendo tra i controricorrenti il Fallimento della Brick Industry S.r.l. in liquidazione. Ha invece escluso che potesse essere indicato tra le parti del decreto il Fallimento della I.M.E. S.r.l. in liquidazione, perché non risultava validamente costituito nel giudizio di cassazione originario, non avendo notificato l'atto di intervento alle altre parti. Non sono state liquidate spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione di errore materiale nel provvedimento della Cassazione è esperibile, ma l'istante deve essere legittimato; la Corte può comunque correggere d'ufficio le proprie statuizioni se sussiste un errore materiale e il contraddittorio è stato instaurato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale base della proposta di definizione che aveva determinato l'estinzione del precedente giudizio per mancata richiesta di decisione nel termine.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per affermare che la memoria ex art. 380-bis.1 non vale, nel caso, come idonea base processuale per l'istanza di correzione da parte di soggetto non autorizzato.

  • art. 287 c.p.c.

    La mancata indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione delle spese e l'omessa liquidazione degli accessori di legge costituiscono errori materiali correggibili con il procedimento di correzione.

  • art. 66 l. fall.

    È richiamato come fondamento della legittimazione del curatore a far propria la posizione processuale del creditore che aveva agito, nei limiti indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali davanti alla Corte di cassazione, l'inammissibilità dell'istanza non impedisce alla Corte di emendare d'ufficio il provvedimento quando l'errore sia oggettivamente riconoscibile e il contraddittorio sia stato comunque instaurato.
  • La mancata indicazione in un provvedimento delle parti aventi diritto alle spese, oppure l'erronea indicazione dei difensori o delle parti in epigrafe, può integrare errore materiale correggibile quando risulti evidente la discordanza tra il testo del provvedimento e la reale volontà decisionale.
  • Nel giudizio di cassazione anteriore alla riforma Cartabia, l'intervento o la costituzione sopravvenuta di un soggetto diverso da quelli già parti deve avvenire con atto notificato alle altre parti; il semplice deposito in cancelleria di una memoria non è sufficiente a rendere il soggetto parte del giudizio.
  • La curatela fallimentare può intervenire nel giudizio di legittimità per tutelare gli interessi della massa, ma solo nei limiti e con le modalità processuali previste; in difetto, non può pretendere di essere considerata parte del procedimento ai fini della correzione del provvedimento.
  • Gli errori di intestazione del provvedimento che non riflettono una valutazione sostanziale ma una mera svista redazionale devono essere corretti per ristabilire la corrispondenza tra volontà giurisdizionale e testo formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.