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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25703/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Nel contesto del ricorso per cassazione n. 20573/2019, una parte e il proprio difensore hanno chiesto la liquidazione delle spese relative al sub-procedimento cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza della corte d'appello, instaurato ai sensi dell'art. 373 c.p.c. e definito davanti al giudice d'appello con rigetto dell'istanza. La questione posta alla Corte riguardava se tali spese potessero essere liquidate immediatamente dal giudice di legittimità, oppure solo al momento della decisione finale del ricorso principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione delle spese del procedimento incidentale di sospensione ex art. 373 c.p.c. Ha riconosciuto che, in linea di principio, la liquidazione di tali spese spetta al giudice di legittimità, salvo il caso di cassazione con rinvio al giudice di merito; tuttavia ha affermato che la richiesta può essere formulata solo con la decisione definitiva del giudizio di cassazione, perché solo allora è possibile individuare le posizioni finali di vittoria e soccombenza. Non sono state liquidate spese in relazione all'istanza, poiché le controparti non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 373 c.p.c.

    disciplina il procedimento incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; le spese di tale sub-procedimento sono liquidabili dal giudice di legittimità, ma la relativa richiesta è proponibile solo con la decisione definitiva del ricorso principale.

Massime di principio

  • Le spese del procedimento incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c. possono essere liquidate dal giudice di legittimità, salvo il caso di cassazione con rinvio al giudice del merito.
  • La domanda di liquidazione e ripetizione delle spese del sub-procedimento cautelare non è autonomamente decidibile prima della definizione del giudizio di cassazione, poiché solo l'esito finale del ricorso consente di stabilire quale parte sia vittoriosa e quale soccombente.
  • In mancanza di difese delle controparti sull'istanza, la Corte può non disporre sulle spese del relativo incidente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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