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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30131/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la misura custodiale in carcere in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Francia per reati tra cui associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa. Il ricorrente deduce violazione di legge per mancata indicazione di elementi concreti e attuali del pericolo di fuga e per mancata valutazione di fatti idonei a dimostrarne l'inesistenza: residenza e carta d'identità italiana, punti di riferimento familiari e lavorativi, istanze presentate per il riconoscimento in Italia della sentenza, contenuto della sentenza straniera che attesterebbe disponibilità a collaborare e assenza di intento di fuga, disposizione del tribunale francese di differimento dell'ordine di carcerazione per consentire l'organizzazione familiare/abitativa, contratto di locazione comunicato alla Questura, periodo già scontato in custodia in Francia (circa 362 giorni) e pena residua inferiore alla soglia dei quattro anni, rendendo in astratto possibile l'accesso a misure alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la sentenza di condanna estera è stata riconosciuta irrevocabilmente in Italia il 29/4/2025, aprendo la fase esecutiva del titolo e facendo venire meno la funzione cautelare dell'ordinanza impugnata. Per tale motivo non sussiste più interesse del ricorrente a ottenere una verifica cautelare sul provvedimento. La Corte ha inoltre disposto la non condanna alle spese e ha mandato gli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri

    Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167

    Principio secondo cui, quando la sentenza di condanna diviene irrevocabile e apre la fase esecutiva, la questione cautelare perde rilevanza e l'impugnazione cautelare diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera

    Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764

    Conferma che l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura cautelare e impedisce la rimessione in libertà del condannato, rendendo ontologicamente incompatibile la verifica cautelare ordinaria.

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    art. 656, comma 10, codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione agli effetti di una eventuale sospensione dell'esecuzione: la sospensione non crea una soluzione di continuità tra la misura cautelare e la fase esecutiva, con riferimento alla impossibilità di rimissione in libertà quando il titolo esecutivo è definitivo.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la sentenza di condanna straniera viene riconosciuta in modo irrevocabile e si apre la fase esecutiva, le impugnazioni cautelari avverso misure custodiali perdono interesse e risultano inammissibili.
  • Per contrastare un provvedimento cautelare motivato dal pericolo di fuga, è necessario produrre elementi concreti e specifici diretti a confutare il rischio (es. prove di stabile residenza, lavoro, impegni familiari, atti formali di collaborazione, ordinanze straniere che dispongano il differimento dell'esecuzione), ma tali argomenti possono diventare irrilevanti se sopraggiunge la definitività del titolo esecutivo.
  • Il differimento dell'esecuzione disposto dall'autorità emittente e la dimostrazione di volontà di sottoporsi alla pena sono fattori utili ma non garantiscono di per sé la revoca o la sostituzione della misura cautelare quando la condanna diventa definitiva.
  • Se la pena residua rientra nei limiti che, secondo l'ordinamento interno, consentono misure alternative (es. soglia dei quattro anni), ciò rappresenta un elemento favorevole alla richiesta di misure meno afflittive, ma tale elemento perde rilevanza una volta iniziata la fase esecutiva per titolo definitivo.
  • Per massimizzare l'efficacia di un ricorso cautelare, è strategico agire tempestivamente prima che il titolo esecutivo diventi definitivo e documentare in modo puntuale e probatorio i fattori personali e processuali contrari al pericolo di fuga.

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