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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03431/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel dicembre 2019 relativa a tre cartelle esattoriali per IRPEF e ILOR dovute per gli anni d'imposta dal 1982 al 1986. Il contribuente aveva sostenuto la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione del credito; in primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, l'Agente della riscossione aveva contestato la decisione solo con riguardo a una delle cartelle, sostenendo che per quel carico la prescrizione non fosse maturata. La corte tributaria regionale aveva però confermato l'annullamento, ritenendo che, pur essendo la cartella regolarmente notificata nel 2007, non vi fossero atti interruttivi successivi e che quindi fossero maturate la prescrizione decennale per le imposte e quella quinquennale per le sanzioni. In cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deduceva: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., perché la corte d'appello aveva applicato alle sanzioni il termine quinquennale benché tale questione non fosse stata devoluta in appello, con formazione di giudicato interno sul termine decennale; 2) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., perché la corte territoriale aveva escluso che la proposta di compensazione inviata ai sensi dell'art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 fosse atto idoneo a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che sulla prescrizione decennale del credito, senza distinzione tra tributi e sanzioni, si era formato giudicato interno, poiché il contribuente, totalmente vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello la questione del termine quinquennale per le sanzioni. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che la proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 integra un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., poiché manifesta inequivocabilmente la volontà dell'agente della riscossione di far valere il credito, anche se offre la possibilità alternativa della compensazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente limitatamente ai crediti della cartella indicata in sentenza. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione proposti per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la corte territoriale non poteva statuire su una questione non devoluta in appello.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno si forma sulla questione non riproposta in appello e preclude una diversa decisione.

  • art. 2943 c.c.

    ultimo comma; richiamato anche il comma 4

    l'atto interruttivo della prescrizione può consistere in una dichiarazione che manifesti, anche implicitamente, l'intenzione di esercitare il diritto; la proposta di compensazione ex art. 28-ter integra tale atto.

  • art. 2945 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2943 c.c. quale norma sulla decorrenza e gli effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 28-ter d.P.R. n. 602 del 1973

    la proposta di compensazione inviata al contribuente dall'agente della riscossione ai sensi di questa norma costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 366 c.p.c.

    nel ricorso per cassazione devono essere specificamente indicati i passaggi processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per gli atti non adeguatamente circostanziati.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di cassazione, la questione non riproposta dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado e non devoluta in appello resta coperta da giudicato interno, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. ove il giudice d'appello decida oltre i limiti del devolutum.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è necessario che l'atto contenga formule sacramentali o una formale intimazione di pagamento: è sufficiente una dichiarazione che manifesti in modo univoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.
  • La proposta di compensazione del credito d'imposta con il debito iscritto a ruolo, notificata dall'agente della riscossione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, è idonea a interrompere la prescrizione perché esprime chiaramente la pretesa creditoria e l'avviso di ripresa dell'azione di recupero in caso di mancata adesione.
  • Quando la censura di legittimità riguarda atti o eccezioni processuali specifiche, il ricorso deve indicare con precisione dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Se la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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