Cassazione Penale, Ordinanza n. 34124/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, inclusa l'esclusione della particolare tenuità del fatto, poiché il ricorso non ha superato la soglia dell'ammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 marzo 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico profilo contestato riguardava l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I ricorsi sono stati ritenuti meramente generici e inammissibili perché costruiti su questioni di fatto, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione di merito, che avevano valorizzato le modalità della condotta e le plurime condanne riportate da entrambi gli imputati, tra cui anche una condanna per il reato di resistenza/violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., considerata indice del loro spregio per l'Autorità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato rendono non coerente il riconoscimento della causa di non punibilità.
Il precedente per questo reato è stato valorizzato come indice dello spregio dei ricorrenti verso l'Autorità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito, generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto è logicamente sostenibile quando il giudice valorizza le concrete modalità della condotta e la presenza di plurime condanne pregresse dell'imputato.
- La presenza di precedenti condanne, specie per reati espressivi di spregio verso l'autorità, può legittimamente incidere negativamente sulla valutazione di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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