Cassazione Penale, Sentenza n. 33573/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale deduceva che il reato di evasione contestato al capo b) (consumato il 26 luglio 2013) si era già estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello (4 novembre 2022). Il difensore di Benedetti lamentava invece violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto, sostenendo che la responsabilità per ricettazione non fosse adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Benedetti per motivi manifestamente infondati, confermando la correttezza dell'applicazione del principio secondo cui la detenzione della refurtiva, senza elementi che colleghino l'imputato al furto e in assenza di una spiegazione attendibile, integra il reato di ricettazione; perciò il ricorso dell'imputato è stato respinto e lo stesso condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Quanto al ricorso del Procuratore Generale, la Cassazione lo ha ritenuto fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) (evasione) perché il reato era estinto per prescrizione, eliminando quindi l'aumento di pena in continuazione di 3 mesi di reclusione e €150 di multa; ha fissato la pena finale in 2 anni di reclusione e €500 di multa.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma terzo
Usato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati (ricorso dell'imputato).
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per la disposizione relativa al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969)
Principio interpretativo secondo cui costituisce ricettazione la disponibilità di refurtiva senza elementi che colleghino l'imputato al furto e in assenza di una spiegazione attendibile sull'origine della cosa.
Massime di principio
- Verificare sempre la decorrenza dei termini di prescrizione rispetto alla data della decisione impugnata: se il termine è già spirato, il reato può essere dichiarato estinto e la pena eliminata.
- La semplice detenzione di beni provento di furto può integrare il reato di ricettazione se non vi sono elementi che provino la partecipazione al furto e l'imputato non fornisce una spiegazione credibile sull'origine della disponibilità.
- Un ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati; in tal caso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende.
- In caso di contestazione sulla qualificazione del fatto (es. ricettazione vs furto), la difesa deve fornire elementi probatori o argomentazioni rigorose che colleghino l'imputato all'evento di furto o comunque smentiscano la ricostruzione del possesso della refurtiva.
- Le impugnazioni possono avere esito parziale: la Cassazione può accogliere solo alcune censure (es. prescrizione di un capo) mantenendo in piedi le altre statuizioni di merito.
Testo integrale
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