Cassazione Penale, Ordinanza n. 24243/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello di conferma della condanna resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado. I ricorsi, articolati in un'unica doglianza, lamentavano asserite carenze motivazionali della decisione impugnata e chiedevano, in sostanza, un riesame nel merito della vicenda processuale, soprattutto con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte rileva però che la Corte di appello aveva già valutato le risultanze processuali e che gli accertamenti degli agenti di polizia erano univocamente orientati a carico degli imputati: uno era alla guida di un veicolo pur senza patente, l'altra era trovata in possesso di forbici da elettricista lunghe 15 centimetri. La richiesta di attenuazione della pena è stata ritenuta infondata anche alla luce del disvalore dei fatti contestati ai capi A e B e dei precedenti penali, valorizzati negativamente in termini di personalità recidivante.
Norme richiamate
viene applicata la conseguenza sanzionatoria dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito e del trattamento sanzionatorio, in presenza di una motivazione di appello non manifestamente illogica e fondata sulle risultanze processuali, è inammissibile.
- La censura di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere un terzo grado di merito quando la decisione impugnata ha già esaminato coerentemente gli elementi probatori e spiegato le ragioni della conferma della condanna.
- Ai fini del trattamento sanzionatorio, la presenza di precedenti penali può legittimare una valutazione sfavorevole della personalità dell'imputato e giustificare il mancato riconoscimento di attenuanti o di una riduzione della pena.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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