Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17227/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione lamentando una "svista percettiva" nella pronuncia impugnata: a suo avviso la Corte avrebbe erroneamente richiamato e interpretato precedenti giurisprudenziali (tra cui pronunce del Consiglio di Stato e della Cassazione) relativi al riconoscimento della natura di servizio pubblico per gli impianti di distribuzione carburanti. In particolare LU.CAR sosteneva che, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 32/1998 (che ha sostituito il regime concessorio con quello autorizzatorio), l'attività di distribuzione carburanti conserva la qualifica di servizio pubblico e che la decisione impugnata avrebbe omesso o travisato precedenti conformi a tale tesi; perciò la sentenza andava revocata per errore (di fatto) riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze della ricorrente riguardano essenzialmente questioni di diritto e di interpretazione giurisprudenziale (error iuris) e non un errore di fatto revocatorio: l'istanza di revocazione è ammessa solo per specifici errori di percezione di fatti decisivi riscontrabili dagli atti. Inoltre la Corte ha confermato il principio richiamato nell'ordinanza delle Sezioni Unite secondo cui, con il d.lgs. n. 32/1998, il regime della concessione è stato sostituito da quello autorizzatorio e ha valutato che, in assenza del requisito oggettivo dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (collegato al superamento del regime concessorio), non opera l'esenzione fiscale prevista per gli impianti destinati a servizio pubblico. Di conseguenza il ricorso per revocazione, fondato su presunte letture errate di precedenti sentenze, è inammissibile; LU.CAR è stata condannata alle spese e sussiste l'obbligo di ulteriore contributo unificato nei termini indicati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (art. 1)

    l'attività di distribuzione di carburanti può essere esercitata anche sulla base di una semplice autorizzazione comunale, e non più tramite concessione

    Il giudice ha interpretato questa norma come elemento decisivo che ha fatto venir meno il regime concessorio e, con esso, il requisito oggettivo della 'destinazione del bene al pubblico servizio' necessario per l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per gli impianti in concessione

  • D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (art. 6 e art. 16 richiamati)

    disposizioni storicamente qualificanti l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione come servizio pubblico soggetto a concessione

    Richiamata nella discussione storica: la normativa originaria qualificava tali impianti come servizio pubblico soggetto a concessione, ma la successiva normativa ha modificato il regime

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 49, comma 1, lett. e)

    esenzione fiscale prevista per impianti destinati a servizio pubblico oggetto di concessione amministrativa

    La Corte ha ritenuto che l'esenzione trova applicazione solo se sussiste il requisito della destinazione a servizio pubblico nell'ambito del regime concessorio, requisito mancante nella fattispecie per effetto del d.lgs. 32/1998

  • Codice di procedura civile (art. 391 e art. 395, comma 1, n. 4)

    l'istanza di revocazione è proponibile nei casi previsti; l'art. 395, 1° comma, n. 4 riguarda l'errore di fatto (svista percettiva) che incide su fatti decisivi

    La Corte ha applicato la distinzione tra errore di fatto (revocabile con art. 395) ed errore di diritto (non revocabile con l'istituto della revocazione), ritenendo che la censura della ricorrente fosse di natura giuridica e interpretativa e quindi inammissibile come revocazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)

    presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha rilevato l'adempimento procedurale relativo al contributo unificato dovuto dalla ricorrente

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U, Ordinanza n. 13664/2019

    principio che, per qualificare come concessione l'affidamento per l'attività di distribuzione carburanti, deve sussistere il requisito soggettivo (volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico) e quello oggettivo (attuale destinazione del bene al pubblico servizio)

    L'ordinanza delle Sezioni Unite è stata utilizzata dalla Corte per sostenere che il requisito oggettivo mancava nella fattispecie poiché l'attività è esercitabile in base ad autorizzazione

  • Giurisprudenza: Cass., Sez. III, n. 11059/2002 e Cass., Sez. L, n. 239/2012

    riferimenti a pronunce che menzionano la natura pubblicistica di taluni rapporti relativi ad impianti

    Tali precedenti sono stati discussi e la Corte ha ritenuto che le contestazioni su di essi costituiscono dispute interpretative (error iuris) non suscettibili di revocazione per errore di fatto

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per 'svista percettiva' (art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c.) è ammesso solo per errori di fatto incontestabili desumibili dagli atti; non è lo strumento per rimettere in discussione interpretazioni giuridiche o valutazioni di diritto consolidate.
  • Quando si contesta la qualificazione di un'attività come 'servizio pubblico' occorre valutare distintamente il requisito soggettivo (volontà/atto dell'ente pubblico) e quello oggettivo (effettiva e attuale destinazione del bene al servizio pubblico); la perdita del regime concessorio può incidere sul requisito oggettivo.
  • La modifica normativa (es. d.lgs. n. 32/1998) che sostituisce un regime concessorio con un regime autorizzatorio può determinare la perdita delle conseguenze giuridiche legate alla concessione (ad es. esenzioni fiscali) se il presupposto normativo richiesto per l'agevolazione è la presenza della concessione.
  • Le argomentazioni basate su precedenti giurisprudenziali devono essere attentamente documentate e confrontate con la fattispecie concreta: il mero richiamo a sentenze non identiche per fatto non vale, di per sé, a dimostrare un errore di fatto nella decisione impugnata.
  • Per ottenere un rimedio straordinario come la revocazione è necessario dimostrare che il presunto errore ha natura fattuale e che detta fattualità risulta chiaramente dagli atti; le controversie interpretative o le divergenze dottrinali/giurisprudenziali devono essere coltivate mediante i normali mezzi impugnatori e non con la revocazione.
  • In caso di soccombenza in un procedimento di revocazione seguono normalmente le spese di giudizio e l'eventuale obbligo di versamento di contributi/processuali aggiuntivi secondo le norme applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.