Ordinanza n. 13501/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per l’assunzione di 350 vigili del fuoco, disposta in sede di scorrimento della graduatoria per ritenuta inidoneità sanitaria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione e il verbale della commissione sanitaria, contestando la valutazione secondo cui una neoformazione sottocutanea localizzata alla gamba destra integrerebbe una causa di esclusione prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166, allegato A, punto 22. La controversia richiede un accertamento specialistico sulla natura della neoformazione, in particolare se cheloide o desmoide, sui suoi possibili sviluppi e sulla sua eventuale idoneità a determinare alterazioni fisionomiche con limitazioni funzionali incompatibili con il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il verificatore inizialmente designato, ossia la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, ha dichiarato di non poter eseguire l’indagine per indisponibilità delle figure specialistiche necessarie e di convenzioni con strutture universitarie.
La decisione
Il TAR, senza definire il merito dell’impugnazione, ha disposto la sostituzione del verificatore ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. L’incarico è stato affidato al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria – Policlinico Tor Vergata di Roma, con facoltà di delega al Direttore sanitario, affinché nomini una commissione composta da almeno tre medici specialisti in ortopedia, oncologia, dermatologia e in ogni altra branca eventualmente necessaria. La commissione dovrà verificare l’idoneità del ricorrente, chiarire la natura cheloide o desmoide della neoformazione, valutarne gli sviluppi e accertare la compatibilità della condizione con l’uso dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui disponibilità dovrà essere assicurata dall’amministrazione su richiesta del verificatore. La verificazione dovrà concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza; la relazione, corredata dalla documentazione e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. È stata prevista la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, da preavvertire almeno cinque giorni prima dell’incombente. Il ricorrente è stato onerato della notifica dell’ordinanza al nuovo verificatore entro cinque giorni. È stata confermata la camera di consiglio del 17 novembre 2026. Il provvedimento non contiene una decisione sulla legittimità dell’esclusione né sulle spese di lite.
Norme richiamate
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione e di individuare un soggetto qualificato incaricato dell’accertamento tecnico dei fatti rilevanti per la decisione.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.
Disposizioni richiamate nell’ambito dell’attività istruttoria e degli incombenti processuali disposti dal giudice.
art. 1, comma 4, allegato A, punto 22, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
La disposizione costituisce il parametro sanitario da applicare per verificare se la neoformazione determini alterazioni fisionomiche e limitazioni funzionali incompatibili con l’impiego operativo del vigile del fuoco.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Quando la decisione su un’esclusione concorsuale per inidoneità sanitaria richiede accertamenti specialistici non adeguatamente eseguibili dal verificatore originariamente designato, il giudice amministrativo può sostituire il verificatore e affidare l’incombente a una struttura sanitaria qualificata, individuando le specialità mediche necessarie.
- La verificazione sull’idoneità sanitaria di un candidato deve confrontare la condizione clinica non solo con la diagnosi astratta, ma anche con gli effetti funzionali concretamente rilevanti rispetto alle mansioni e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale propri dell’attività da svolgere.
- Nel disporre una verificazione, il giudice può stabilire termini perentori o comunque puntuali per l’esecuzione dell’accertamento, il deposito della relazione, la documentazione delle spese e la partecipazione dei consulenti tecnici delle parti, così da assicurare completezza e contraddittorio dell’istruttoria.
- La sostituzione del verificatore e la disposizione di ulteriori accertamenti istruttori non implicano una valutazione anticipata sulla fondatezza del ricorso principale, che resta riservata alla successiva decisione di merito.
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